Tax court dismisses appeal as taxpayer pays simplified settlement fee, extinguishing the dispute over black list boat costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted a request to settle the dispute by paying a fixed fee. The taxpayer argued that paying the €200 per year fee under the simplified settlement regime should terminate the ongoing proceedings regarding the tax sanction for omitting black list boat costs. The Court ruled that once the taxpayer proves payment of the fee without administrative objection, the judgment is extinguished and the matter ceases to be contested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 D.L. 119/2018; Art. 9, comma 7 D.L. 119/2018: The simplified settlement procedure for tax irregularities is applicable to sanctions not yet definitive as of the law's entry into force, and the filing of a payment request with proof of the fee constitutes the extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32161/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro ALBA MILAGRO INTERNATIONAL SPA, con gli avvocat i Giovanni Porcelli e Germano Margiotta -resistente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.1519/2018 depositata il 05/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: l’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, in controversia che, per quanto ancora qui rileva, ha ad oggetto la sanzione di cui all’art. 8,comma 3 bis, del D.Lgs . 471/97 , irrogata per la mancata indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007, del costo relativo all’acquisto di un natante da operatore residente in paese c.d. black list; la difesa della società contribuente , in data 11.12.2024 , ha depositato istanza con cui, dando atto di avere aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 D.L.119/2018, ed allegando l’attestazione del pagamento dell’importo di € 200,00 per ciascun anno di imposta di interesse,dovuto in relazione agli atti impugnati, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; ritenuto che: l’articolo 9del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al24 ottobre 2018» con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta; il comma 7 dell’articolo 9 cit. stabilisce, inoltre, che:
«Sono escluse dallaregolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenutidefinitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » e, p ertanto, con la disciplina in commento possono essere definite, non solo le violazioni già contestate in processi verbali di constatazione, ma anche quelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificati e non diventati definitivi a lla data del 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore dellalegge di conversione; la definizione agevolata è applicabile anche all’omessa o irregolare indicazione dei costi “black list”in dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 (v.
Circolare 11/AE del 15 maggio 2019); con riferimento alle controversie tributarie pendenti la predetta modalità di definizione agevolata straordinaria risulta alternativa rispetto alladisciplina dettata dall’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; la prova del versamento nei termini ed alle condizioni previste, in assenza di diniego o contestazioni da parte dell’Amministrazione ricorrente determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate; non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio