Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to absolute lack of reasoning in second-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal lodged by the Municipality of Grottaglie against the Regional Tax Court's decision. The municipality argued that the lower court's judgment lacked sufficient reasoning regarding the tax assessments, but the court found the judgment failed to describe the actual content of the tax notices, including the taxable asset, calculation criteria, and applicable rates. Consequently, the court held that the omission of these essential elements rendered the reasoning abstract and incapable of allowing an effective review of the tax authority's logic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: A judgment is null if it fails to explicitly state the reasons for finding the tax assessment unmotivated, as the omission prevents any effective verification of the administrative body's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24422/2022R.G. proposto da Comune di Grottaglie, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Sannicandro; – ricorrent e – Contro Lupo Alessandra; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia,n. 581/20 22 depositata il 4 marzo 202 2 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024dal Consigliere Stefania Billi . Oggetto: Ici FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvis i di accertamento (n. 21, 843-8, 182/06, n.21, 843-8, 183 /07, n. 21, 843 - 8, 184/08) con cui il comune di Grottaglie (d’ora in poi ricorrente ) aveva chiesto a Lupo Alessandra (d’ora in poi intimata) , il pagamento dell’Icirelativa agli anni dal 2006 al 2008 , dovuta per fabbricati e are e fabbricabili.
La CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, rigettando l’appello,sulla base delle seguenti ragioni: - il comune non ha eccepito nulla in ordine alla carenza di motivazione degli avvisi impugnati rilevatadalla CTP; - ad integrazione degli avvisi con l’atto di appello il comune ha affermato solo che gli accertamenti erano sufficientemente motivati e che «in essi viene esplicitato seppure in forma sintetica, il procedimento logico che ha portato l’Ente ad irrogare al contribuente le sanzioni oggetto di causa», non avvedendosi che l’oggetto del giudizio riguardaval’imposta ICI e le sanzioni; - le censure alla sentenza impugnata sono solo un tentativo di rimediare alla carenza fattuale e giuridica degli avvisi di accertamento, ma non costituiscono concrete e specifiche critiche idonee per l’accoglimento dell’appello.
Il ricorrente propone ricorso , fondato su due motivi e deposita memoria;la controricorrente è rimasta intimata . RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 , c.p.c. , la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sul presupposto che in essa non sono state esplicitate le ragioni per le quali gli avvisi di accertamento sarebbero privi di motivazione.1.1. Deve preliminarmente essere precisato che il ricorso è stato regolarmentenotificato in via digitale, come risulta dalle ricevute di avvenuta consegna e di avvenuta accettazione agli atti (Sez.
U, n. 28403/2023,Rv. 668997 - 02) . La sentenza è stata depositata il 4 marzo 2022 e non è s tata notificata. Il ricorso risulta notificato il 4 ottobre 2022 (v. ricevuta di avvenuta consegna e di avvenuta accettazione agli atti). La notifica è, quindi, avvenutanel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che andava a scadere il 5 ottobre 2022. 1.2. Il motivo è fondato. In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta.
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386;
Sez. 5, n. 26431/2017, Rv. 646218 – 01; Sez. 5, n. 22841/2010, Rv. 614742 - 01; Sez. 5, n. 21571/2004, Rv. 578032 –01).La sentenza impugnata non dà alcun conto del contenuto effettivo dell’avviso di accertamento,che non viene descritto (in fatto) nemmeno nei suoi essenziali riferimenti, quali ilbene inciso dal tributo, il criterio di determinazione della base imponibile, l’aliquota applicabile. Non si dà in essa neppure alcun conto degli estremi, soggettivi ed oggettivi, della ripresa a tassazione che costituisce la stessa causa petendi dell’atto .
I l contenzioso tributario ha , difatti , un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto. Le omissioni evidenziate impediscono ogni verifica circa l’idoneità della motivazione in relazione al perimetro del giudizio(Cass., Sez. 5, n. 19616/2018, Rv. 649827 –01, Sez. 5, n. 13934/2011, Rv. 618474 - 01 ) . In difetto delle indicazioni in discorso, la motivazione è meramente assiomatica ed inidonea a far conoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento, tanto da non consentirealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
2. Con il secondo motivo di impugnazione ilricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere tenuto conto dell’accertamento con adesione presentato in data 7 dicembre 2009. Deduce il ricorrente che la controricorrente fosse ben a conoscenza dell’iterlogico seguito per la determinazione del bene oggetto del giudizio, in quanto aveva presentato domanda di accertamento con adesioneper le annualità 2004 e 2005. Il motivo resta assorbito, stante l’accoglimento del primo motivo.3. Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso , la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d ella Puglia , in diversa composizione, per l’esame delle ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dalla controricorrentenel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello e la verifica dei presupposti della pretesa impositiva. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primomotivo di ricorso, assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione