Decreto — n. 4457/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3159/2024 R.G. proposto da : BRASS ART SRL, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA PRIVATA IMPERATORE, N. 13 presso lo studio dell’avvocato RUSSO FRANCESCO PAOLO (RSSFNC80H06F839I) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO della CAMPANIA n.4021/2023 depositata il 26/06/2023;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4457/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BRASS ART SRL, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA PRIVATA IMPERATORE, N. 13 presso lo studio dell’avvocato RUSSO FRANCESCO PAOLO (RSSFNC80H06F839I) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO della CAMPANIA n.4021/2023 depositata il 26/06/2023;
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3159/2024 R.G. proposto da : BRASS ART SRL, elettivamente domiciliata in NAPOLI VIA PRIVATA IMPERATORE, N. 13 presso lo studio dell’avvocato RUSSO FRANCESCO PAOLO (RSSFNC80H06F839I) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO della CAMPANIA n.4021/2023 depositata il 26/06/2023;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il