Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 4443/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal notification to absent party via first-instance lawyer deemed null, requiring personal service renewal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4443/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the renewal of notification for the tax agency's cassation appeal against the absent taxpayer. The taxpayer did not appear in the first instance, and the appeal was served only to his first-instance commercial lawyer, not personally. The court ruled that since the lawyer's power of attorney did not explicitly cover the cassation stage, service to him was legally ineffective, necessitating a new personal delivery.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 330, comma 3, c.p.c.; Art. 1646, c.c.: When a power of attorney does not explicitly cover the cassation stage, notification to the first-instance lawyer is null and ineffective, requiring personal service to the absent party.

Parole chiave

Generato dall'IA
notification nullity power of attorney scope cassation appeal service absent party rights commercial lawyer authority

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 330, comma 3, c.p.c.
Art. 1646, c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez.1, Ordinanza n. 16952 del 25/07/2006

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 12603 /20 18 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – contro GIULIANOFRANCESCO –intimato – GUARDIADI FINANZA -intimata - Oggetto:rinvio a nuovo ruolo Cons.Est. Roberto Succio - 2 avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.1041/03/2017, depositata il 23.03.2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2023 dal ConsigliereRoberto Succio; FATTIDI CAUSA - l a CTP di Palermo accoglieva i ricorsi propost i da Giuliano Francesco avverso distinti avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA , in relazione agli anni di imposta 2000, 2001 e 20 02, riguardanti la tassazione dei proventi illeciti conseguiti dal contribuente, a seguito della commercializzazione di prodotti petroliferi estratti dal deposito fiscaledella Esso italiana s.r.l. di Palermo, per l’immissione in consumo, nonconteggiati dai misuratori volumetrici di sdoganamento ; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava, previa riunione, gli appelli propost i dall’Agenziadelle entrate , osservando che gli atti impositivi impugnati erano illegittimi per difetto di adeguata motivazione; dagli atti e dai documentidel procedimento e, in particolare, dal PVC e dall’informativa della Guardia di Finanza, non si evinceva la quantificazione dei pretesi proventi illeciti percepiti dal contribuente e non era stata prodotta dall’Agenziadelle entrate nemmeno la sentenza penale di applicazione dellapena concordata, emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti del Giuliano; -l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; -il contribuente rimaneva intimato ; - con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza camerale del 10novembre 2023, questa Corte disponeva l’acquisizione del fascicolo dei gradi del merito (in allora nel formato analogico) per verificare la Cons.Est.

Roberto Succio - 3 correttanotificazione del ricorso per cassazione onde decidere in ordine allasua ammissibilità ; -all’esito, rileva al Corte che il ricorso per cassazione è stato notificato al d ott. Paolo Nicolosi che risulta essere stato nominato difensore del contribuente nel giudizio di primo grado di fronte alla CTP; il Giuliano Francesconon si è costituito nel giudizio di primo grado: RAGIONEDELLA DECISIONE - dall’esame del fascicolo di primo grado risulta che effettivamente il difensore del contribuente di fronte alla CTP era il dott.

Paolo Nicolosi, dottorecommercialista, in forza di procura speciale - ritiene il Collegio che la notifica del ricorso per cassazione in atti, perfezionatasi come illustrato, debba essere in questo rinnovata nei confrontidella parte personalmente ; - per quanto, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez.1, Ordinanza n. 16952 del 25/07/2006 ) q uando non sia espressamenteconferita per tutti i gradi del giudizio, come avviene nel presente caso non potendo rite nersi la procura al difensore dottore commercialistacomprensiva anche del giudizio di Legittimità in ordine al quale tale professionista è privo di ius postulandi , l'elezione di domiciliocontenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita.

Pertanto, la notificazione delricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, se effettuata presso il procuratore domiciliatario della stessa inprimo grado, essendo eseguita in luogo diverso da quello prescritto dall'art.330, comma terzo, c .p.c. ma non privo di un qualche riferimento con il destinatario della notifica, deve considerarsi nulla, e non inesistente,e, conseguentemente, sanabile mediante rinnovazione nella residenzao nel domicilio della parte ; - nel present e caso quindi, poiché neppure la notifica alla parte personalmente è efficace, non risultando che si sia perfezionata , va alloradisposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, Cons.Est.

Roberto Succio - 4 a cura della parte ricorrente, al contri