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Sentenza — n. 4429/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer's appeal against tax authority, ruling prior judgment created res judicata in his favor.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4429/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Luigi Spinosa's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his claim. Spinosa argued that a prior annulment of the tax assessment created a binding judgment in his favor, while the tax authority contended the assessment remained valid due to a subsequent appeal. The Court ruled that the Regional Commission erred by failing to recognize the res judicata effect of the first-instance judgment, which had become final and binding on Spinosa's position.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3/5 c.p.c.; Art. 273 c.p.c.: When a first-instance judgment favorable to a taxpayer becomes final and binding, it creates res judicata that precludes the tax authority from re-imposing the same tax, even if the taxpayer subsequently files a duplicate appeal.

Parole chiave

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res judicata effect tax assessment annulment binding judgment taxpayer appeal duplicate litigation quota sociale imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione obbligo di versamento supplementare del socio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3/5 c.p.c.
Con il primo motivo, rubricato«violazione art. 360 n. 3/5 c.p.c. con riferimento agli artt.
Art. 273 c.p.c.
art. 324 cod. proc. civ
Il secondo mezzo denunzia violazione dell’art. 324 cod. proc. civ.
art. 331 cod. proc. civ
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ripropone la medesima doglianza denunziando la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., osservando che la C.T.R.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9144/2016R.G. proposto da: SPINOSA LUIGI, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. RAFFAELE SOPRANO , elettivamente domiciliato presso l’Avv. Dario Gucci in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 113/A –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentat a e difes a ex lege dall’Avv ocatura IRPEF ACCERTAMENTOGenerale dello Stato,presso la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 –controricorrente– avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale della Campania n. 824 7 / 5 1/1 5 , depositata il 18 settembre 2015; udita la relazione svolta dal consigliere dott.

Francesco Cortesi nella pubblica udienza del 24gennaio 202 5 ; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l’Avvocato dello Stato Davide Giovanni Pintus per la controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Luigi Spinosa , in qualità di socio al 50% di Tecnocostruzioni s.r.l., impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento notificatogli il 16 giugno 2010,in conseguenza della ripresa a tassazione di un maggiore reddito emerso a carico della predetta società in seguito ad accertamento con metodo induttivo.

Il ricorso, oggetto di una duplice iscrizione a ruolo, determinò così l’insorgenza di due giudizi; uno di questi si concluse con sentenza di rigetto, che Luigi Spinosa appellò innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania. A sostegno dell’impugnazione, il contribuente osservò, fra l’altro, che l’avviso di accertamento concernente la società era stato medio tempore annullato dalla C.T.P. di Napoli con sentenza divenuta definitiva, dal che doveva ritenersi venuto meno il presupposto della pretesa erariale avanzata nei suoi confronti.

2. I giudici regionali respinsero il gravame osservando: -preliminarmente, che il giudizio era stato iscritto a ruolo due volte a seguito del deposito del ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate; -che tale iniziativa, a prescindere dalla sua irritualità, aveva determinato una duplicazione di pendenze davanti allo stesso giudice, che avrebbe dovuto condurre alla riunione dei procedimenti; ma poiché a tanto la C.T.P. non aveva provveduto, le cause avevano mantenuto la loro individualità; - che, inoltre, la sentenza relativa alla società non era divenuta definitiva, poiché l’Agenzia delle Entrate la aveva appellata e l’impugnazione era stata da loro stessi accolta nell’udienza tenutasi in pari data; - che, dunque, l’accertamento induttivo svoltosi nei confronti della società doveva ritenersi legittimo, con valutazione estensibile anche al socio contribuente.

3. Luigi Spinosa ha impugnato detta sentenza con ricorso per cassazione affidato a tremotivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, rubricato«violazione art. 360 n. 3/5 c.p.c. con riferimento agli artt. 168 e 273 stesso codice», il ricorrente assume che la pronunzia impugnata sarebbe erronea nella parte in cui ha escluso la «nullità e/o annullabilità» della sentenza di primo grado. Osserva, al riguardo, che la C.T.R. avrebbe trascurato di considerare che il vizio denunziato derivava dalla contemporanea pendenza di due giudizi di identico contenuto, dei quali sarebbe stato necessario disporre la riunione; richiama, a tal fine, la giurisprudenza di questa Corte (è citata la sentenza n. 4376/2003) secondo la quale, in mancanza, la sentenza sarebbe nulla per contrasto con l’art. 168 cod.p roc. civ.

2. Il secondo mezzo denunzia violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata ha fatto derivare la sua soccombenza nel giudizio dal fatto che, medio tempore, era stato accolto l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo concernente la società Tecnocostruzioni. Rileva, al riguardo, che l’appello era stato proposto, per l’appunto, nei soli confronti della società, dal che derivava la formazione del giudicato per la posizione relativa ai due soci.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente ripropone la medesima doglianza denunziando la violazione dell’art. 331 cod. proc. civ., osservando che la C.T.R. avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio fra la società e i soci, vertendosi in fattispecie di cause fra loro dipendenti.

4. Il secondo motivo riveste carattere di priorità logica e va esaminato con precedenza. Esso è fondato e va accolto, sia pur per le ragioni, diverse da quelle addotte dal ricorrente, che si esporranno. 4.1. Va anzitutto rilevato che la società Tecnocostruzioni s.r.l. e i soci Luigi e Maurizio Spinosa avevano impugnato gli atti impositivi loro notificati con distinti ricorsi, poi tutti riuniti innanzi alla C.T.P. di Napoli.Ciò aveva originato, pertanto, la pendenza di un primo giudizio, anteriore a quello successivamente scaturito dal ricorso presentato in proprio da Luigi Spinosa (che ha dato origine alla presente controversia ) e a quello derivato dall’ulteriore e irrituale iscrizione a ruolo alla quale si è fatto cenno nella parte in fatto.

Questo primo giudizio si concluse innanzi alla C.T.P. con l’annullamento dell’atto impositivo; talecircostanza è stata poi invocata da Luigi Spinosa davanti ai giudici d’appello , a sostegno del motivo d’impugnazione con il quale egli assumeva essere venuto meno il presupposto della ripresa a tassazione nei suoi confronti. La stessa doglianza, disattesadalla C.T.R., viene riproposta in questa sede attraverso la censura oggetto di scrutinio. 4.2. I giudici d’ appello, sul punto, hanno affermato : «Con sentenza in pari data, questa CTR è stata investita della decisione nel procedimento vertente su appello dell’Agenzia avverso la predetta sentenza della CTP, senza che consti alcun giudicato […].

Con la sentenza di questa CTR è stato accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato l’originario ricorso della s.r.l. Ne deriva che, allo stato, l’accertamento induttivo nei confronti della società –da cui dipende quello oggetto di giudizio – deve ritenersi senza dubbio legittimo». 4.3. Sotto tale profilo,la decisione impugnata è errata. Invero, la sentenza alla quale la C.T.R. fa riferimento (n. 8248/51/15) è stata allegata dal contribuente al ricorso (doc. 4); in essa la C.T.R., riconoscendo le ragioni dell’Agenzia delle Entrate, dà atto espressamente del fatto che – all’esito del giudizio di primo grado che aveva coinvolto la società e i soci, definito con sentenza favorevole a tutti i contribuenti –questa aveva proposto appello nei confronti della sola società (pag. 3).

Ne deriva il rilievo del giudicato formatosi sulla posizione di Luigi Spinosa non già, come sostenuto dal ricorrente, quale effetto riflesso della statuizione sulla società(nei confronti della quale non si era formato alcun giudicato), ma in conseguenza del fatto che la sentenza di primo grado a lui favorevole non era stata impugnata dall’Amministrazione ed era , pertanto, divenuta definitiva, spiegando efficacia di giudicato anche nel presente giudizio, nel quale Luigi Spinosa aveva duplicato l’impugnazione già proposta nei confronti dello stesso atto impositivo.

Di ciò, pertanto, la C.T.R. avrebbe dovuto dare atto nel richiamare la propria sentenza n. 8248/51/15, emessa contestualmente nella controversia che coinvolgeva società e soci. 4.4. Del resto, nella stessa udienza odierna questo Collegio ha statuito sul ricorso proposto dai soci avverso la ridetta sentenza, dichiarandoloinammissibile proprio in forza del fatto che i socinon erano stati parti nel giudizio di appello. Coerentemente con tale rilievo, pertanto, e sulla base delle considerazioni svolte, il motivo che invoca l’esistenza di un giudicato favorevole al ricorrente merita accoglimento.

5. La statuizione sul secondo motivo di ricorso rende superfluo l’esame dei restanti, che restano così assorbiti. La sentenza impugnata è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.In considerazione delle ragioni che hanno condotto all’accoglimento del ricorso e avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, caratterizzata dalla reiterata impugnazione dello stesso atto impositivo da parte del contribuente, le spese del presente giudizio possono essere interamente compensate, così come le spese dei due gradi di merito.

P.Q.M.

La Corteaccoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese del presente giud