Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 4423/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding new grounds, remanding case due to missing hearing notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 4423/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ordering the case to be remanded for a new hearing. The authority argued that the lower court incorrectly treated a new ground regarding unaccepted construction costs as inadmissible, while the taxpayers contended the issue was merely an elaboration of existing facts. The court rejected the appeal on procedural grounds, noting the lower court failed to notify the taxpayers of the public hearing date, which necessitated a remand rather than a substantive ruling on the new grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 57 D.Lgs. 546/1992: The Court dismisses the appeal when the lower court fails to notify parties of the hearing date, requiring remand regardless of the merits of new grounds raised.

Parole chiave

Generato dall'IA
new grounds admissibility tax appeal procedure missing hearing notice remand for new hearing fiscal cost deduction costo di costruzione superamento dei costi di costruzione aggiudicazione d'appalto edile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo l’Ufficio lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 57 D.Lgs. 546/1992
Oggetto: Art. 57 D.Lgs. 546/1992 - Divieto dei nova - Motivazione parvente Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo l’Ufficio lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo l’Ufficio lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
I contribuenti si costituivano eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità, ex art. 57 d.lgs.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25243/2016R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –ricorrente – contro IMMOBILIARE SIRENA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, BARILE RAFFAELE e BARILE PIETRO, rappresentati e difesi, in virtù di procure special i in calce a l controricorso, dall’Avv.

Lorenzo del Federico e Valeria D’Ilio, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dei difensori; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, n. 470 / 0 6 /201 6 , depositata il 6 maggio2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2025 dal Consigliere Giuliano Tartaglione. Oggetto: Art. 57 D.Lgs. 546/1992 - Divieto dei nova - Motivazione parvente Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito per l’Agenzia delle entrate l’ A vv . dello Stato Angela Granato, che ha chiesto accogliersi il ricorso. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di verifica fiscale l’Agenzia delle Entrate di Pescara recuperava a tassazione, ai fini IRAP ed IVA, nei confronti della Immobiliare Sirena s.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, solo Sirena), per l’anno di imposta 2005, costi contabilizzati non documentati relativialla costruzione di due complessi immobiliari (Residence Tour e Parco del Sole), rideterminando il reddito della società in Euro 522.544,00, imputandolo ai soci (Pietro Barile e Raffaele Barile) ai fini IRPEF in proporzione della rispettiva quota di partecipazione societaria.

L’Ufficio riscontrava significative anomalie nei contratti di appalto stipulati tra la società ed i vari fornitori, in relazione al mancato rispetto di specifiche clausole contrattuali. Venivano, quindi, emessi distinti avvisi di accertamento, autonomamente impugnati dalla società e dai soci innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che, riuniti i ricorsi, li accoglieva, fatta eccezione per la posizione di Raffaele Barile, in relazione alla quale confermava la ripresa relativa alle schede carburante.

2. L’Agenzia delle entrate proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara, deducendo che la documentazione prodotta dalla società contribuente non fosse idonea a dimostrare la rilevanza fiscale del costo; in particolare, eccepiva la mancata accettazione, da parte del committente, dei lavori appaltati. I contribuenti si costituivano eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità, ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992, del motivo relativo alla mancata accettazione dei lavori appaltati.La CTR dichiarava inammissibile il motivo relativo alla ‘supposta indeducibilità di costi conseguente alla mancata accettazione dei committenti’ (pag. 3), in quanto nuovo, non essendo stato dedotto con il ricorso introduttivo.

Nel merito, confermava la decisione di primo grado evidenziando che ‘la società appellata per ciascun costo riportato nelle fatture contestate dall’Ufficio ha fornito ampie e condivisibili giustificazioni contrapponendo alle pretese tributarie dell’Ufficio elementi documentali di chiaro riscontro motivazionale circa le supposte anomalie contestate dall’Ufficio’ (sempre pag. 3).

3. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi . I contribuent i resist ono con controricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto involgente questioni di fatto. All’udienza pubblica del 24/01/2025 il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Tommaso Basile, ha chiesto rigettarsi il ricorso; l’avvocato dello Stato ha chiesto accogliersi il ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione dell’art. 57 Dlgs.n. 546/92».Deduce che erroneamente la CTR avrebbe ritenuto ‘nuovo’ il motivo di gravame relativo alla mancata accettazione dei costi da parte dei committenti.

Sostiene, di contro, che esso integri ‘un mero approfondimento delle implicazioni dell’assenza dei s.a.l.’ (già specificata nell’avviso di accertamento), resosi necessario onde confutare la decisione di primo grado circa la natura meramente formale della ‘non corrispondenza fra elementi contrattuali ed elementi contabili’ (pag. 8 del ricorso).

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., la «violazione dell’art. 36, 2°c. n. 4 Dlgs n. 546/92», ovvero la inesistenza della motivazione della sentenza gravata avendo la CTR giudicato ‘ampia e condivisibile’ la documentazione depositata dalla controparte e ritenuto ‘convincenti ed attendibili’ le considerazioni dalla stessa esposte. 3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 109 t.u.i.r., 2697, 2709 e 2727 cod. civ. (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.) per avere la CTR ritenuto che la contribuente avesse fornito ampie e condivisibili giustificazioni dei costi contestati dall’Ufficio; sostiene, di contro, che la documentazione offerta ex adverso non fosse idonea a contrastare la pretesa erariale.

4. Con il quarto motivo l’Ufficio denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.), ovvero i ‘singoli contenuti e supporti probatori delle giustificazioni avversarie’ (pag. 10 del ricorso).

5. Preliminarmente deve darsi atto della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza pubblica del 24/01/2025 aicontroricorrenti. Il giudizio va, quindi, rinviato a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Cort