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Ordinanza — n. 4383/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding missing export intent declarations and omision of legal issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4383/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the Revenue Agency's appeal against a tax court decision concerning missing export intent declarations. While the court found the first ground for appeal valid due to incomplete documentation, it declared the second ground inadmissible because the lower courts relied on identical factual reasoning. Conversely, the third ground was accepted because the appellate court failed to address a specific legal question regarding the tax exemption for recreational vessels.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 633/1972; Art. 360 comma 1 n. 3, n. 4, n. 5 c.p.c.: Incomplete export intent declarations for import operations lacking essential data trigger sanctions, while appeals based on identical factual grounds are inadmissible if the second instance did not distinguish them, and omitted legal questions require remittal.

Parole chiave

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export intent declarations VAT exemption regime omission of legal issue double conformity principle tax sanction applicability recreational vessels exemption remittal to lower court esenzioni all'importazione e all'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 8 comma 1 lett. c) d.P.R. n. 633/1972
Maurizio Dolce, titolare di una impresa di costruzioni di imbarcazioni da diporto e sportive, ha impugnato l’avviso di accertamento per il 2009 con il quale l’Agenzia delle entrate contestava, tra l’altro, operazioni in esenzione di imposta ex art. 8 comma 1 lett.
Art. 7 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 471/1997
633 del 1972, relativa a un'operazione di importazione che non contenga l'indicazione della natura dei beni importati, né gli estremi della fattura di acquisto, non è soggetta alla sanzione di cui all'art. 7, commi 3 e 4, d.lgs.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nel fatto che il contribuente aveva esibito soltanto due delle nove dichiarazioni d’intenti contestate.
Art. 348-ter comma 5 c.p.c.
“doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art.
Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR aveva omesso di decidere sulla questione sollevata in grado d’appello circa l’inapplicabilità dell’art.
Art. 8 bis comma 1 d.P.R. n. 633/1972
Maurizio Dolce, titolare di una impresa di costruzioni di imbarcazioni da diporto e sportive, ha impugnato l’avviso di accertamento per il 2009 con il quale l’Agenzia delle entrate contestava, tra l’altro, operazioni in esenzione di imposta ex art. 8 comma 1 lett.
art. 112 c.p
4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR aveva omesso di decidere sulla questione sollevata in grado d’appello circa l’inapplicabilità dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24706 del 2020
471 del 1997, la quale si applica solo in caso di importazione effettuata in assenza dei presupposti sostanziali per l'accesso, ovvero in caso di assenza della dichiarazione di intento (Cass. n. 24706 del 2020); pertanto, con riferimento alle dichiarazioni mancanti resta integrata la violazione contestata.
Cass. n. 26774 del 2016
ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016).
Cass. n. 29222 del 2019
Cass. n. 5947 del 2023
26774 del 2016 ; Cass. n. 5947 del 2023), ma in questo caso tale onere non è stato assolto.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22568/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro DOLCE MAURIZIO; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA n. 261379/2022depositata il 17/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Maurizio Dolce, titolare di una impresa di costruzioni di imbarcazioni da diporto e sportive, ha impugnato l’avviso di accertamento per il 2009 con il quale l’Agenzia delle entrate contestava, tra l’altro, operazioni in esenzione di imposta ex art. 8 comma 1 lett.

c) d.P.R. n. 633/1972 con dichiarazioni di intenti mancanti o irregolari.

2. La Commissione Tributaria Provinciale ( CTP ) di Siracusa , con sentenza pubblicata il 26.1.2015, ha accolto il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sicilia, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello erariale, osservando che l’Ufficio aveva contestato non l’effettività delle operazioni di cessione all’esportazione ma l’omessa o irregolare della trasmissione della dichiarazione, cosicché la violazione non era soggetta alla sanzione di cui all’art. 7 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 471/1997.

3. Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si è affidata a tre motivi.

4. E’ rimasto intimato il contribuente. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 comma 1 lett.

c) d.P.R. n. 633/1972 in quanto il contribuente aveva esibito soltanto due delle nove dichiarazioni d’intenti oggetto di contestazione, cosicché con riferimento a quelle mancanti era dovuta la sanzione applicata. 1.1. Il primo motivo è fondato. 1.2. In tema d'IVA e con riferimento alle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta, l'irregolare compilazione della dichiarazione di intento di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, relativa a un'operazione di importazione che non contenga l'indicazione della natura dei beni importati, né gli estremi della fattura di acquisto, non è soggetta alla sanzione di cui all'art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 471 del 1997, la quale si applica solo in caso di importazione effettuata in assenza dei presupposti sostanziali per l'accesso, ovvero in caso di assenza della dichiarazione di intento (Cass. n. 24706 del 2020); pertanto, con riferimento alle dichiarazioni mancanti resta integrata la violazione contestata.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nel fatto che il contribuente aveva esibito soltanto due delle nove dichiarazioni d’intenti contestate. 2.1. Il motivo è in ammissibile in presenza di una cd. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012): secondo tale disposizione il ricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016).

Tale principio, in base alla quale non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n. 29222 del 2019); e incombe sulla parte ricorrente l’onere di precisare e dimostrare che le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016 ; Cass. n. 5947 del 2023), ma in questo caso tale onere non è stato assolto.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in quanto la CTR aveva omesso di decidere sulla questione sollevata in grado d’appello circa l’inapplicabilità dell’art. 8 bis comma 1 d.P.R. n. 633/1972 che prevede la non imponibilità della cessione di beni e prestazioni di servizi relativi «a navi destinate ad operazioni commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare» con esclusione delle unità da diporto, di cui alla l. n. 50/1971 , ut ilizzat e per fini sportivi e ricreativi, come in questo caso in cui si trattava di imbarcazioni da diporto. 3.1. La doglianza è fondata poiché la questione proposta, riprodotta per autosufficienza in ricorso, è stata del tutto omessa dal giudice d’appello: non è stata riportata nell’esposizione in fatto né risultaalcuna decisione, sia pure implicita, su di essa.

4. Conclusivamente, accolto il primo e terzo motivo e cassata di conseguenza la sentenza, la causa deve essere rinviata al giudice del merito.

P.Q.M.

accoglieil primo e terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, c