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Ordinanza — n. 4380/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal rejecting claim of insufficient reasoning in regional tribunal's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4380/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that upheld tax assessments based on non-existent operations. The taxpayer argued the lower court failed to provide sufficient reasoning regarding the burden of proof for the existence of transactions, while the tax authority contended the decision was legally sound. The court ruled that the lower court's reasoning was clear, logical, and correctly applied the principle that the financial administration bears the burden of proving fictitious operations, thereby dismissing the cassation request.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6 Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: The court establishes that a judgment is not null for apparent or insufficient motivation if the reasoning is logically intelligible and respects established legal principles, provided the judge does not omit essential elements of conviction.

Parole chiave

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tax fraud burden of proof fictitious operations insufficient motivation Cassation dismissal tax administration legal reasoning fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 112 c.p
Si deduce una violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23940 del 2018
Cass. sez. un.8053 del 2014
Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass.
Cass. n. 7090 del 2022
un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022).
Cass., sez. un., n. 22232 del 2016
Cass. n. 9105 del 2017
Cass. n. 9723 del 2024
Cass. n. 28628 del 2021
Cass. n. 28628 del 2021).
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18972/2020 R.G. proposto da: VALENTI GIOVAN BATTISTA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PINZARI ALESSANDRO (PNZLSN68E19H501T); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende: -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 1124/2019 depositata il 23/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Giovan Battista Valenti ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1124/2019 con la quale la Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Piemonte, decidendo sugli appelli riuniti, proposti rispettivamente dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza n. 166/18 della Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Novara e dal Valenti contro la sentenza n. 75/18 della medesima CTP, accoglieva l’appello erariale e rigettava quello del contribuente.

2. Il contenzioso si riferiva ad avvisi di accertamento fondati su operazioni oggettivamente inesistenti: - con avvisi relativi al 2012 e 2013 l’Agenzia aveva contestato al Valenti, titolare della ditta individuale OMV, l’utilizzo di fatture emesse dalla DBC Industriale di Di Bartolo Claudio, risultata priva di struttura operativa, senza dipendenti per il 2012 e con un numero insufficiente di dipendenti per il 2013 e senza costi per acquisto di indumenti protettivi per i lavoratori; - con altri avvisi per l’anno 2009 l’Agenzia contestava come operazioni inesistenti altre fatture emesse da Di Bartolo Claudio nei confronti della BM Impianti sas di Valenti Giovan Battista.

3. Con la sentenza n. 166/18 la CTP di Novara accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo l’effettività delle operazioni.

4. Con la sentenza n. 75/18 la stessa CTP dichiarava inammissibile il ricorso della BM Impianti, estinta nel 2009, e rigettava quello del Valenti in proprio.

5. Con la sentenza in epigrafe la CTR del Piemonte, quanto all’appello del Valenti, ha ritenuto il difetto di legittimazione dell’ex socio, privo di potere di rappresentanza della società estinta; ha poi ritenuto infondato l’appello proposto in proprio, ricorrendo i presupposti per il raddoppio dei termini e mancando prova dell’effettività delle prestazioni. In particolare, a fronte del quadro indiziario emerso dalla verifica (assenza di struttura operativa, incongruità dei costi per i lavori dichiarati, prelievi in contanti, descrizione generiche delle fatture), non potevano costituire prova contraria decisiva i pagamenti per banca perché «in ipotesi di comportamenti fraudolenti il pagamento tracciabile costituisce mezzo preordinato a contrastare eventuali accertamenti».

6. Quanto all’appello erariale, la CTR ha affermato che gli elementi addotti dal Valenti non dimostravano l’effettività delle prestazioni: i pagamenti non erano significativi e gli ordini prodotti erano mera riproduzione del contenuto delle fatture. Con riferimento, poi, all’affermazione della CTP che aveva ritenuto che le irregolarità riscontrate dai verificatori presso la ditta Di Bartolo non potevano essere «poste a carico della OVM», la CTR ha osservato che il Valenti era in grado di rilevare la natura di “cartiera” della impresa Di Bartolo, che per un certo periodo era stato suo dipendente.

7. Il ricorso si fonda su due motivi.

8. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 (recte n. 4), violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., assumendo il vizio di ultrapetizione della sentenza: l’Ufficio aveva contestato operazioni oggettivamente inesistenti mentre la CTR aveva considerato le operazioni contestate soggettivamente inesistenti; invero il ricorrente aveva prodotto documentazione attestante l’effettività delle prestazioni e l’avvenuto pagamento delle commesse, la CTR aveva ritenuto la conoscibilità da parte del cessionario della frode fiscale realizzata dal cedente pur in difetto di elementi di prova dedotti dall’Ufficio in merito. 1.1.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato. 1.2. Si deduce una violazione dell’art. 112 c.p.c. e, quindi, un error in procedendo , che impone alla parte di riportare in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'iter processuale senza compiere verifiche sugli atti (Cass. n. 23834 del 2019). L a deduzione è , invece, estremamente generica , non indicando in termini puntuali i passaggi motivazionali da cui dovrebbe desumersi il vizio di extrapetizione, e tendente, più che altro, a rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice del merito, che ha accertato che non era stata provata l’«effettività delle prestazioni».

Come noto, è inammissibile il ricorso per cassazione che miriad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. Un., n. 34476 del 2019). 1.3. Le considerazioni della CTR in ordine alla conoscibilità da parte del Valenti della natura di “cartiera” della ditta del Di Bartolo, visti i preesistenti rapporti tra loro, non sono sufficienti per ritenere che il Giudice d’appello abbia ritenuto un fatto costitutivo diverso da quello contestato, tendendo le stesse a demolire le argomentazioni del giudice di prime cure.

Del resto, in nessuna parte della motivazione si parla esplicitamente di operazioni soggettivamente inesistenti.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 (recte n.

4) c.p.c., « vizio di motivazione » perché «Non sono percepibili le ragioni della decisione in rapporto al caso concreto, né vi sono argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere l’iter logico giuridico seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento». 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018;

Cass. sez. un.8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha, altresì, precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016;

Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica in modo da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). 2.3. In questo caso, come si evince dallasuperiore espositiva in fatto, la sentenza impugnata contiene una motivazione chiaramente intelligibile nel suo percorso logico – giuridico , oltretutto rispettosa dei principi in materia:

In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delleoperazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi dipagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazionefittizia (Cass. n. 9723 del 2024;

Cass. n. 28628 del 2021).

3. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a t