Cassation court allows appeal against tax notice tardiness ruling due to new evidence admission failure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax court decision that dismissed a notice of tax assessment due to late filing. The agency submitted new documents in the second instance to prove the initial notice was late, arguing the lower court should have examined them under specific procedural rules. The court ruled that the lower court violated these rules by refusing to consider the new evidence, thereby dismissing the preclusion objection and ordering a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/92; Art. 345 c.p.c.: New evidence submitted in appeal regarding late tax notices is admissible if not producible due to factors not imputable to the party, requiring the appellate judge to examine such documents and decide based on them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro Michele D’AMBROSIO, con avv. Emanuele Manfredda; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1151/2021 depositata il 23 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.Il contribuente impugnava l’ avviso di intimazione per complessivi € 602.726,83 inerente a plurime cartelle.
La CTP accoglieva il ricorso osservando che non si poteva procedere ad esaminare le relate delle notifiche contestate in quanto depositate tardivamente ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 546/92. L’Agenziadelle entrate, in sede di appello , produceva nuovamente i documenti, ma la C.T.R. confermava la decisione di primo grado, DOCUMENTI PRODOTTI IN APPELLO APPAPPELL APPELLOA PPELLO TARDIVA per cui l’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a un unico motivo, mentre il contribuente resiste a mezzo di controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 456/92, in quanto il giudice d’appello, nonostante il rinnovo della produzione dei documenti comprovanti l’avvenuta notifica delle cartelle, ha ciononostante confermato la sentenza di primo grado. 1.1.
Il motivo è fondato. Sebbene l’appello dell’Agenzia si appuntasse sull’asserita erroneità della decisione di primo grado, nel relativo atto si legge che “per scrupolo difensivo si fornisce prova anche nel presente grado di appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/92 della regolare notifica” cui seguiva la deduzione in ordine all’ammissibilità delle produzioni in grado d’appello. Merita in proposito rilevare come, in base alla norma pro tempore vigente, siano ammesse in appello nuove prove ove la parte dimostri di non averle potute produrre per causa ad essa non imputabile, nonché per l’ipotesi in cui il giudice le ritenga necessarie.
Nella specie i documenti servivano a dimostrare, nella prospettazione dell’appellante, la tardività del ricorso introduttivo. Non operando quindi, in virtù della disposizione richiamata, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., indipendentemente dall’eventuale conferma della correttezza della decisione di primo grado, a fronte del rinnovo della produzione il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare i relativi documenti e decidere in base ad essi (e che li abbia ritenuti necessari discende implicitamente dalla stessa ragione della decisione adottata).
Non avendo agito in tal modo, la CTR ha violato il disposto della disposizione in esame.
2. Da quanto precede discende l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte, in accoglimento del ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà al riesame e, altresì , alla liquidazione delle spese di lite re