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Decreto — n. 4345/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-deposit of brief within 40 days, resulting in judgment extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 4345/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to submit a brief within the statutory 40-day period. Although the respondent submitted a request for a decision, the court ruled this irrelevant under the law. Consequently, the appeal was deemed withdrawn, the proceedings terminated, and the appellant was ordered to pay the respondent's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to deposit the brief within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction non-deposit of brief statutory time limit waiver of appeal costs allocation risarcimento per errore giudiziario correzione di errore materiale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3460/2024 R.G. proposto da : POZZA PAOLO, rappresentato, assistito e difeso dall’Avv. Michele Carotta, del Foro di Vicenza; - ricorrente non depositante – contro ETRA SPA, elettivamente domiciliata in PADOVA PIAZZALE STAZIONE 6, presso lo studio dell’avvocato RONDELLO FRANCESCO (RNDFNC75H12G224S) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO n.476/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata il 3.6.2024;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso (essendo a tal fine irrilevante ex legel’istanza 8.7.24 depositata dalla parte controricorrente);Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10/02/2025