Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by attorney Teesco Giorgio, filed a decree against the Revenue Agency for tax collection, but remained silent on the proposed settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30684/2020 R.G. proposto da : CASO LUCA, rappresentato e difeso dall’ avvocat o TEDESCO GIORGIO (TDSGRG60S21F839W) e domiciliato presso l’avvocato FORTE SIMONE (FRTSMN73R16F839D) pec: simoneforte@avvocatinapoli.legalmail.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONEROMA VIA GUSEPPE GREZAR 14 00142 -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.501/2020depositata il 19/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così