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Decreto — n. 4331/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4331/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4331/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.795/2021 R.G. proposto da : SCANABISSI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI ROBERTO (GRMRRT47L12H501K) rappresentato e difeso dall'avvocato RAGO NICOLA (RGANCL62T16I054K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ASCOLI PICENO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle Marche n.174/2020 depositata il 09/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4331/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SCANABISSI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI ROBERTO (GRMRRT47L12H501K) rappresentato e difeso dall'avvocato RAGO NICOLA (RGANCL62T16I054K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ASCOLI PICENO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle Marche n.174/2020 depositata il 09/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni spese di procedura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipi delle spese spese d'esecuzione liquidazione degli onorari difensivi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
delle Marche n.174/2020 depositata il 09/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.795/2021 R.G. proposto da : SCANABISSI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 33, presso lo studio dell’avvocato GRIMALDI ROBERTO (GRMRRT47L12H501K) rappresentato e difeso dall'avvocato RAGO NICOLA (RGANCL62T16I054K) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ASCOLI PICENO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. delle Marche n.174/2020 depositata il 09/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così decis