Ordinanza — n. 4243/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANel caso in esame ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prodotta dalla parte ricorrente risulta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti avente ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. La dichiarazione è corredata altresì dalla Comunicazione delle somme dovute da parte di Equitalia. Questa Corte ha precisato che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio(Cass., 07/12/2017, n. 27394).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4243/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prodotta dalla parte ricorrente risulta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti avente ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. La dichiarazione è corredata altresì dalla Comunicazione delle somme dovute da parte di Equitalia. Questa Corte ha precisato che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio(Cass., 07/12/2017, n. 27394).
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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 917/2016 R.G. proposto da: MUTTI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE EUGENIO (DLLGNE62L02H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA n. 1127/2015 depositata i l 25/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che: 1.La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia- Romagna ( hinc: CTR), con sentenza n. 1127 depositata in data 25/05/2015, ha rigettato l’appello del sig. Stefano Mutti contro la sentenza n. 820/1/14, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna aveva respinto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2007.
2. Contro la sentenza della CTR il sig. Mutti ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.
3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
4. Il ricorrente, con memoria depositata in data 09/01/2019, ha dichiarato di essersi avvalso, in data 05/01/2017, della definizione agevolata delle lite di cui all’art. 6 d.l. 22/10/2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225, dando atto della corrispondenza tra le cartelle interessate dalla definizione agevolata e l’avviso di accertamento impugnato nel presente procedimento. … Considerato che:
1. Nel caso in esame ricorrono i requisiti per dichiarare l’estinzione del giudizio. Dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prodotta dalla parte ricorrente risulta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti avente ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione. La dichiarazione è corredata altresì dalla Comunicazione delle somme dovute da parte di Equitalia. Questa Corte ha precisato che, in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio(Cass., 07/12/2017, n. 27394).
2. Le spese devono restare a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiar