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Ordinanza — n. 4237/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4237/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4237/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pietro NAPPI,con avv. Manfredi e Luca Manfredonia; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8696/21 depositata il 15 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

Regesto Legislator

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art. 36 d.p.r. n. 602/1973; Ordinanza — n. 4237/2025 — snciv · Corte di Cassazione: CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 36 d.p.r. n. 602/1973. 1.1. Va premesso che la sentenza impugnata effettivamente riconosce in capo al Nappi la responsabilità del liquidatore prevista dall’art. 36 d.p.r. n. 602/1973. Tale disposizione però, come emerge dalle stesse premesse contenute nella sentenza impugnata, non è applicabile alla fattispecie visto che nella sentenza si legge come la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 21 maggio 2018 e che liquidatore era tale Romano Gagliardo, mentre il ricorrente risultava essere stato liquidatore dal 28 gennaio 2016 al 30 marzo 2017.

Parole chiave

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debiti fiscali registro delle esecuzioni elenco dei contribuenti inoltro della dichiarazione fiscale omissione della contabilità liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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art. 36 d.p.r. n. 602/1973
Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 36 d.p.r. n. 602/1973.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pietro NAPPI,con avv. Manfredi e Luca Manfredonia; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8696/21 depositata il 15 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1. Il ricorrente, cui era stata notificata in data 11 dicembre 2019 cartella emessa nei confronti della Extraordinary Fragrance s.r.l., impugnava la stessa allegando la propria estraneità alla compagine sociale, sia come socio che come legale rappresentante, riferendo altresì l’intervenuta estinzione della società stessa tramite liquidatore cessato cancellazione risalente al 2017. La CTR respingeva l’appello e quindi il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 36 d.p.r. n. 602/1973. 1.1. Va premesso che la sentenza impugnata effettivamente riconosce in capo al Nappi la responsabilità del liquidatore prevista dall’art. 36 d.p.r. n. 602/1973. Tale disposizione però, come emerge dalle stesse premesse contenute nella sentenza impugnata, non è applicabile alla fattispecie visto che nella sentenza si legge come la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 21 maggio 2018 e che liquidatore era tale Romano Gagliardo, mentre il ricorrente risultava essere stato liquidatore dal 28 gennaio 2016 al 30 marzo 2017.

Infatti, secondo la CTR il ricorrente era responsabile in quanto aveva omesso gli adempimenti per il periodo di sua spettanza, oltre al mancato adempimento delle comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 35 DPR 633/73 all’Agenzia delle Entrate, ossia la comunicazione di messa in liquidazione della società e la variazione del domicilio. Viceversa, la norma invocata riguarda i pagamenti effettuati dai liquidatori in preferenza rispetto al pagamento delle imposte gravanti sulla società in liquidazione. D’altronde da quanto premesso dalla stessa amministrazione controricorrente si tratta di cartella emessa nei confronti del ricorrente in qualità di legale rappresentante della stessa, laddove quella affermata dalla CTR risulta invece una responsabilità differente, non identificabile con l’originario debito fiscale ma appunto propria del liquidatore.

Né per altro verso l’originario proposto recupero nei confronti della società (peraltro già estinta e cancellata al momento della notifica) può essere “convertita” in corso di causa come responsabilità a titolo personale del liquidatore per i mancati adempimenti segnalati dalla CTR, come fa la difesa della controricorrente (pag. 6 del controricorso), avendo anche qui titolo distinto.

2. Tutto ciò premesso emerge chiaramente come il ricorso introduttivo venne proposto da un soggetto palesemente non più liquidatore al momento della relativa proposizione, e dunque sfornito di legittimazione attiva, dal che discende l’inammissibilità del ricorso medesimo e pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta. Nulla per le spese attesa la definizione della controversia in virtù di rilievo d’ufficio in presenza di una delle parti intimata.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte cassa la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. civ. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore impor