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Ordinanza — n. 4217/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal regarding improper remittal to first instance due to alleged collegial body defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4217/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against a Regional Tax Court order remitting the case to the first instance. The taxpayer argued the collegial body was legally incomplete, but the court found no evidence of this defect. Consequently, the court quashed the remittal order and sent the case back to the Regional Tax Court for a new hearing with a different composition.

Regesto Legislator

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Art. 59, comma 1, lett. d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; The remittal to the first instance is strictly limited to cases where the collegial body is legally incomplete, and a mere organizational freeze of a section does not justify such remittal.

Parole chiave

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remittal to first instance collegial body composition tax administrative procedure Cassation quashing organizational freeze legal completeness restitutory remittal impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 59, comma 1, lett. d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Ipotesi di rimessione al primo giudice – art. 59 d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con l’unicomotivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 08/11/2013, n. 25250
Cass. 27/09/2018, n. 23314
Cass. 04/03/2015, n. 4290
23314, Cass. 04/03/2015, n. 4290).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25356/2017R.G. proposto da: MOCENIGHI GAIATO LARA, rappresentata e difesa dagli Avv. Pietro Nigroe Luca Manici, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e dife sa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARD IA , n. 1379/2017,depositata il 29/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere Rosanna Angarano . Ipotesi di rimessione al primo giudice – art. 59 d.lgs. 54 del Cons. est.

Rosanna Angarano 2 Rilevato che: Lara Mocenighi Gaiato ricorre nei confronti d ell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso,avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., previa riunione dei ricorsi proposti dall’Ufficio avverso le sentenze nn. 3664 e 3666 del 2016della C.t.p. di Milano, rimetteva le cause in primo grado ex art. 59, comma 1, lett d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Rilevava,sul punto, che le due cause erano state discusse all’udienza del 23 novembre 2015 innanzi a l Collegio della sezione n. 18della C.t.p.; che, tuttavia, con decreto n. 3 del 18 febbraio 2016, il Presidente della Commissione Provinciale aveva disposto il «congelamento» della sezione con decorrenza immediata e la distribuzione di tutte le cause in discussione alla detta udienza alle altre sezioni; che , nella motivazione del decreto , il Presidente aveva dato che la fase di deliberazione non si era completata.

Ciò posto , rilevava che le due cause erano state chiamate proprio a detta udienza del 23 novembre 2015 e che le sentenze impugnate era no state depositatein data successiva alla data di effica c i a del decreto .

2. La contribuente depositava memoria in vista dell’udienza camerale al cui esito questa Corte pronunciava ordinanza interlocutoria,disponendo l’acquisizione dei fascicoli di merito .

2. La contribuente ha depositato ulteriore memoria. Considerato che:

1. Con l’unicomotivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. art. 59, comma 1, lett d) d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver rimesso la causa al primo giudice. Osserva che le ipotesi di rimessione della causa in primo grado sono tassative e che, a di fuori delle stesse, la C.t.r. è tenuta ad un giudizio sostitutivo; che l’art. 59, comma 1, lett, d) d.lgs. n. 546 del Cons. est. Rosanna Angarano 3 1992 prevede l a rimessione nell ’ ipotesi in cui il Collegio non è legalmente composto; che la C.t.r. non haesplicitato le ragioni per le quali doveva ritenersi che il Collegio che aveva delibato la sentenza non fosse legalmente composto, sì da giustificare la rimessione in primo grado; che entrambe le sentenze erano state emesse a seguito di delibazione alla pubblica udienza del 23 novembre 2015 e ritualmente sottoscritte ed erano state depositate in data 22 aprile 2016; che il decreto del Presidente della Commissione del 18 febbraio 2016 aveva solo valenza amministrativa ed interna ed era inidoneo ad «invalidare» la deliberazione e la pubblicazione 2.

Il motivo è fondato. 2.1. La rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali (Cfr. Cass. 29/07/2022, n. 23741, Cass.30/06/2010, n. 15530).Tra queste ultime vi è quella di cui alla lett.

d) per il caso di collegio non legittimamente composto , invoc ata nella sentenza impugnata. 2.2. La C.t.r. si è limitata a richiamare il decreto di «congelamento» adottato dal Presidente della Commissione sul presupposto che non fosse stata completata la fase deliberativa ed ha ritenuto che ciò integrasse il dispostodi cui all’art.59, comma 1, lett.

d) d.lgs. n. 546 del 1992 Deve escludersi, tuttavia, la ricorrenza della fattispecie invocata. 2.2.1. In primo luogo, la sentenza, sottoscritta dal relatore, dal Presidente e dal Segretario che ne ha attestato il deposito, è atto pubblico chefa prova, fino a querela di falso , in ordine al fatto che la decisione è stata assunta, dal Collegio indicato, all'esito della Camera di consiglio tenutasi nella data riportata. Cons. est. Rosanna Angarano 4 2.2.2. In secondo luogo non risulta in alcun modo documentato, ed invero nemmeno allegato, che il Collegio che aveva deliberato sul ricorso non fosse legittimamente composto.

A tal proposito deve evidenziarsi che il decreto con il quale il Presidente della Commissionetributaria Provinciale di Milano, in data 18 febbraio 2016, disponeva con effetto immediato il «congelamento della sezione n. 18» ha la natura- ed invero anche il contenuto - di un mero provvedimento organizzativo volto a distribuire le cause già assegnate alla sezione, che non era più nelle condizioni di poter funzionare, e a riassegnare i giudici incardi nati nel la stessa . I l medesimo, pertanto, non aveva alcuna idoneità ad interferire sulla rituale costituzione del collegio giudica n te che, come detto, aveva regolarmente deliberato le due sentenze né, di conseguenza, ad impedirne ilsuccessivo deposito.

Quanto, poi, alla prospettazione del mancato completamento della fase deliberativa, alla quale si fa pure riferimento nella sentenza impugnata- oltre a quanto già detto in ordine alla fede privilegiata che copre l’attestazionecontenuta in sentenza - deve evidenziarsi che dalla lettura complessiva del decreto del Presidente si evince che la questione si poneva solo per un gruppo di ricorsi, tra i quali non rientrano quelli decisi con le sentenze nn. 3664 e 3666 del 2016 oggetto del giudizio. Il Presidente,infatti, dopo ave stabilito che tutti i ricorsi in carico alla sezione congelata dovevano essere redistribuiti secondo il programma di assegnazione automatica, derogava al criterio solo per sette ricorsi (proposti da una stessa parte) motivando tale eccezione in ragione della considerazione che «il Collegio che ha trattato dette pratiche, all’udienza del 23.11.2015, ore 15,00 non ha completato la fase della deliberazione».

Il provvedimento, pertanto, non aveva nemmeno un contenuto generalizzato a tutti i ricorsi trattati in quella udienza. Cons. est. Rosanna Angarano 5 3. Ciò posto, non può accedersi alla richiesta della ricorrente di decisione della causa nel merito. Infatti, qualora il giudice di appello abbia illegittimamente rimesso la causa al giudice di primo grado , la Corte di cassazioneche rilevi detto errore deve cassare la sentenza con rinvio al medesimo giudice di secondo grado che resta investito del potere di riesaminare il merito della causa (Cass. 08/11/2013, n. 25250).

Ricorre, infatti, un ’ipotesi di rinvio restitutorio che si ha quando, per qualsiasi ragione di carattere processuale, il giudizio a quo si sia concluso senza una pronuncia nel merito della controversia(Cass.27/09/2018, n. 23314, Cass. 04/03/2015, n. 4290).

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame del ricorso in appello oltre che al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizio