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Decreto — n. 4167/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4167/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4167/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 24201/2023proposto da: MI.CA. IMMOBILIARE SRL, in persona dellelegali rappresentant i pro tempore , rappresentat a e difesa dall’avv. Vincenzo Bizzarro; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2558/1/2023 depositata il 21 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 13 novembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4167/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 24201/2023proposto da: MI.CA. IMMOBILIARE SRL, in persona dellelegali rappresentant i pro tempore , rappresentat a e difesa dall’avv. Vincenzo Bizzarro; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2558/1/2023 depositata il 21 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 13 novembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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arretrati d'imposta rinuncia all'espropriazione inoltro della dichiarazione fiscale responsabilità civile del consulente fiscale omissione del contribuente assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 13 novembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 24201/2023proposto da: MI.CA. IMMOBILIARE SRL, in persona dellelegali rappresentant i pro tempore , rappresentat a e difesa dall’avv. Vincenzo Bizzarro; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, Direzione Provinciale di Caserta Ufficio Provinciale del Territorio di Caserta, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2558/1/2023 depositata il 21 aprile 2023. Visto l’atto depositato il 13 novembre 2024con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.205,00,oltre spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10/02/2025 Il P