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Decreto — n. 4163/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4163/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4163/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 11822/2023proposto da: COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentat o e difes o , anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Bruno Crimaldi e Antonio Andreottola ; -ricorrente- contro OVS SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Roderi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Campania, n.230/17/2023 depositata il 9 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 6 novembre 202 4 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la parte controricorrente; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4163/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 11822/2023proposto da: COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentat o e difes o , anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Bruno Crimaldi e Antonio Andreottola ; -ricorrente- contro OVS SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Roderi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Campania, n.230/17/2023 depositata il 9 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 6 novembre 202 4 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la parte controricorrente; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario risoluzione delle controversie decisione di non sollevare obiezioni opposizione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 6 novembre 202 4 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la parte controricorrente; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 11822/2023proposto da: COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentat o e difes o , anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Bruno Crimaldi e Antonio Andreottola ; -ricorrente- contro OVS SPA, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Roderi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di II grado della Campania, n.230/17/2023 depositata il 9 gennaio 2023. Visto l’atto depositato il 6 novembre 202 4 con il quale il ricorrent e ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con la parte controricorrente; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10/02/2025 Il Presi