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Decreto — n. 4158/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4158/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4158/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 11823/2024proposto da: EMANUELE ANTONIO SATTA, rappresentatoe difeso dall’avv. Adriano Simonetti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata- nonché REGIONE LAZIO,in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio , n. 6409/06/2023 depositata il 14 novembre 2023. Visto l’atto depositato il 27 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4158/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 11823/2024proposto da: EMANUELE ANTONIO SATTA, rappresentatoe difeso dall’avv. Adriano Simonetti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata- nonché REGIONE LAZIO,in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio , n. 6409/06/2023 depositata il 14 novembre 2023. Visto l’atto depositato il 27 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario diritti del contribuente arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 27 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 11823/2024proposto da: EMANUELE ANTONIO SATTA, rappresentatoe difeso dall’avv. Adriano Simonetti; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore ; -intimata- nonché REGIONE LAZIO,in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio , n. 6409/06/2023 depositata il 14 novembre 2023. Visto l’atto depositato il 27 novembre 2024con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10/02/2025 Il