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Decreto — n. 4149/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4149/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4149/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8305/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare Piazza IV Novembre 21, presso lo studio dell’avvocato DE MONTE MANUEL (DMNMNL64A01D763F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ORSA MINORE DI COPPA DOMENICO C. S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 1, presso lo studio dell’avvocato CAMERINI FRANCESCO (CMRFNC64D03A345F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI ANNA (RSSNNA69L67A345Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.737/2022depositata il 06/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 21.12.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4149/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare Piazza IV Novembre 21, presso lo studio dell’avvocato DE MONTE MANUEL (DMNMNL64A01D763F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ORSA MINORE DI COPPA DOMENICO C. S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 1, presso lo studio dell’avvocato CAMERINI FRANCESCO (CMRFNC64D03A345F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI ANNA (RSSNNA69L67A345Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.737/2022depositata il 06/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 21.12.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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rinuncia a pretese di salario compensazione nel fallimento condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale condanna al pagamento pecuniario spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8305/2024 R.G. proposto da : COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare Piazza IV Novembre 21, presso lo studio dell’avvocato DE MONTE MANUEL (DMNMNL64A01D763F) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ORSA MINORE DI COPPA DOMENICO C. S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE N. 1, presso lo studio dell’avvocato CAMERINI FRANCESCO (CMRFNC64D03A345F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI ANNA (RSSNNA69L67A345Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n.737/2022depositata il 06/12/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 21.12.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10/