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Decreto — n. 4136/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4136/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4136/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 24347/2020proposto da: IPAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.tiFulvio Lorigiola e Elena Laverda; -ricorrente- contro COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Maria Paola Pessagno e Luca De Paoli; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n.30/06/2020 depositata il 14 gennaio 2020. Visto l’atto depositato il 21 aprile2024con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese , avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4136/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 24347/2020proposto da: IPAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.tiFulvio Lorigiola e Elena Laverda; -ricorrente- contro COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Maria Paola Pessagno e Luca De Paoli; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n.30/06/2020 depositata il 14 gennaio 2020. Visto l’atto depositato il 21 aprile2024con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese , avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario ritiro delle conclusioni civili rinuncia al reddito rinuncia al dibattimento orale sospensione della riscossione fiscale declinatoria di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 21 aprile2024con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese , avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 24347/2020proposto da: IPAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.tiFulvio Lorigiola e Elena Laverda; -ricorrente- contro COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Maria Paola Pessagno e Luca De Paoli; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n.30/06/2020 depositata il 14 gennaio 2020. Visto l’atto depositato il 21 aprile2024con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese , avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10/02/2025 Il Pres