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Decreto — n. 4127/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 4127/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 4127/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16725/2024 R.G. proposto da : IMMOBILIARE PALU' SRL, elettivamente domiciliato in GENOVA PIAZZA SAN MATTEO 15/2 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DA PASSANO FILIPPO (DPSFPP70A02D969B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro A.M.I.U. GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in Genova Via Roma 3/2, presso lo studio dell’avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOVISOLO ANDREA (LVSNDR75C27D969P), GIOLO ANDREA (GLINDR80R17D969W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.10/2024depositata il 05/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 10.12.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 4127/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IMMOBILIARE PALU' SRL, elettivamente domiciliato in GENOVA PIAZZA SAN MATTEO 15/2 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DA PASSANO FILIPPO (DPSFPP70A02D969B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro A.M.I.U. GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in Genova Via Roma 3/2, presso lo studio dell’avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOVISOLO ANDREA (LVSNDR75C27D969P), GIOLO ANDREA (GLINDR80R17D969W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.10/2024depositata il 05/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 10.12.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato omissione di soccorso anticipo delle spese spese di difesa spese professionali negligenza professionale dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16725/2024 R.G. proposto da : IMMOBILIARE PALU' SRL, elettivamente domiciliato in GENOVA PIAZZA SAN MATTEO 15/2 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DA PASSANO FILIPPO (DPSFPP70A02D969B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro A.M.I.U. GENOVA SPA, elettivamente domiciliato in Genova Via Roma 3/2, presso lo studio dell’avvocato LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOVISOLO ANDREA (LVSNDR75C27D969P), GIOLO ANDREA (GLINDR80R17D969W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n.10/2024depositata il 05/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 10.12.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 10