Cassation court quashes regional tax commission decision for apparent lack of reasoning regarding electronic signature validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the municipality's appeal against a regional tax commission decision, ordering the lower court to retry the case. The municipality argued the commission failed to address the validity of an electronic signature on a tax notice, while the taxpayer claimed the issue was already settled. The court found the commission's reasoning insufficient because it did not explain why the electronic signature remained valid despite legislative changes, constituting an apparent lack of motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The court must provide a reasoned explanation for rejecting arguments regarding the validity of electronic signatures; failure to articulate the logical steps taken renders the motivation apparent and the decision void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24439/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI GROTTAGLIE -PROVINCIA DI TARANTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANNICANDRO RAFFAELE (SNNRFL66E18L425P) -ricorrente- contro ALTOMARE MARIA, rappresentatae difesa da ll’avvocato IACOBUCCI BERARDINO (CBCBRD76E31G878F) unitamente all'avvocato GRIPPA UGO (GRPGUO69A06H501B) -controricorrente- nonchécontro LEANDRO COSIMA -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sede di TARANTO n.582/2022 depositata i l 04/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. Il Comune di Grottaglie ha notificato al contribuentePasquale Altomare, cui sono subentrati nel giudizio gli ered i meglio indicat i in epigrafe, un avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI anno 2008 per un terreno di 5000 mq, atteso che l’originario contribuente non aveva effettuato il pagamento dell'imposta, sostenendo la destinazione agricola e non edificatoria del terreno.
2. A seguito di impugnazione, la Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ha accolto il ricorso, con sentenza n. 1808/2015.
3. Il Comune ha presentato appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, che è stato respinto.
4. La CTR, a sostegno del rigetto dell’appello, ha rileva to che l’amministrazione nulla di specifico avesse obiettato in merito al difetto di sottoscrizione dell’atto di accertamento da parte del funzionario e che la motivazione fosse sufficiente.
5. Avverso tale decisione, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a n. 2 motivi.
6. Maria Altomare si è costituita con controricorso.
7. Sono state presentate memorie ex art. 380.bis.1 c.p.c. da parte del Comune ricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di legge. 1.1. La Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato l'art.112 c.p.c., non pronunciandosi sul primo motivo di impugnazione (relativo alla legittimità della mancata sottoscrizione dell’avviso di accertamento) respinto dalla decisione di primo grado e riproposto in appello, là dove ha ritenuto che nulla di specifico fosse stato obiettato dal Comune. 1.2. Lacontroricorrente ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di ricorso per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado in merito alla questione dell'annullamento dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione.
2. Tale eccezione è però da ritenersi infondata, avendo in realtà l’appellante espressamente contestato tale parte della decisione.
3. Le argomentazioni offerte in ricorso inducono a riqualificare la censura sub art. 360 , primo comma , n. 4 c.p.c. per motivazione apparente in quanto nella sostanza il Comune lamenta che vi sia stata omessa motivazione.
4. Il motivo, così riqualificato,è fondato. 4.1. La CTR ha affermato che “l’appellante nulla di specifico ha eccepito sulla rilevata mancata sottoscrizione da parte del funzionario responsabile (…), delegato dal comune di Grottaglie, dell’atto oggetto di controversia”. 4.2. Viceversa, deve rilevarsi che l’appellante aveva sostenuto con i motivi di appello, citando larelativa normativa, che la mancanza di sottoscrizione fosse legittima. 4.3. In particolare, il Comune di Grottaglie aveva espressamente contestato la affermazione della CTP, rilevando che l’atto non fosse stato sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli art. 3 d.lgs. 39/1993, e art. 1,c. 87, l. 549/1995, e che la firma autografa fosse stata quindi sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo dell’allora responsabile dell’ufficio tributi.
Ciò sulla considerazione che gli artt. 19 d.P.R. 513/1997 e 25 d . P . R . 445/2000 non avrebbero dunque abrogato l’art. 1,c. 87, sopr a citato, atteso che si applicano a tutti i documenti informaticiche devono recare la firma del responsabile e non a quelli per i quali la firma è stata sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. In particolare, si legge nello stralcio dell’appello riprodotto in ricorso che “Nel caso di specie…l’avviso di liquidazione è stato predisposto ed elaborato sulla base di un software dalla società incaricata della riscossione, e cioè Cerin s.r.l., il cui nominativo compare in calce alla pagina 4 dell’atto impugnato”. 4.4.
Sul punto la CTR non ha offerto risposta alcuna. 4.5. La censura è dunque fondatae va accolta.
5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. , per carenza assoluta di motivazione: la Commissione tributaria regionale non avrebbe indicato in alcun modo l'iter argomentativo seguito per affermare che l’avviso di accertamento impugnato èprivo di motivazione. 5.1. Ad avviso del ricorrente, la CTR si sarebbe limitata ad affermare che l'avviso di accertamento èaffetto da "carenza fattuale e giuridica", senza specificare le ragioni di tale carenza, mentre l'avviso di accertamento, l’estratto del quale è riprodotto in ricorso, conterrebbe tutti gli elementi essenziali per individuare la pretesa tributaria, sia intrinsecamente, che in relazione alla delibera del Consiglio Comunale n. 7/2001 che fissa i valori venali delle aree edificabili. 5.2.
Parte ricorrente ha dedotto l'insussistenza della lamentata mancanza assoluta di motivazione o della mera apparenza della stessa, e comunque la infondatezza del secondo motivo. 5.3. Anche tale motivo è fondato. 5.4. Questa Corte ha ripetutamente precisato che deveritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass.
Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599). 5.5. Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie, in cui la CTR non ha offerto una motivazione sufficiente, idonea a soddisfare il requisito del c.d. minimo costituzionale, in quanto sostanzialmente nulla afferma sul punto in contestazione. 5.6. Il motivo va dunque accolto.
6. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria d