Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Castello di Casapuzzano S.r.l., filed a decree against the municipality of Orta di Atella but remained silent after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver of the right to proceed, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9469/2024 R.G. proposto da : CASTELLO DI CASAPUZZANO S.R.L., elettivamente domiciliato in SUCCIVO VIA VIRGILIO N. 34 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PASTENA GAETANO (PSTGTN36L16A483V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI ORTA DI ATELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato GELO FERDINANDO (GLEFDN77L14F839Q) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CACCIAPUOTI GIULIO (CCCGLI74L19F839V), PERUGINI MARIO (PRGMRA76A30E388R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5454/2023depositata il 06/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 17.12.2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1