Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4000/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax assessment, ruling on burden of proof for drainage works benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4000/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the appeal filed by the Land Reclamation Consortium against a second-instance judgment that had dismissed their claim. The Consortium argued that the lower court improperly relied on the opposing party's technical reports without examining their own evidence regarding land reclamation benefits. The court held that when a tax notice cites a regional classification plan, the burden of proof shifts to the taxpayer to contest the plan's validity and specific property advantages, a duty the lower court failed to address.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 2697 cod. civ.; When a tax notice for land reclamation contributions cites a regional classification plan, the taxpayer must specifically contest the plan's validity and the direct benefits to their property, shifting the burden of proof from the Consortium to the taxpayer to demonstrate the absence of such advantages.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof land reclamation classification plan tax assessment technical reports property benefits cassation appeal consorzio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, nn. 3 and 4, c.p.c.
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c.
Art. 360, first paragraph, n. 5, c.p.c.
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c.
Art. 36, paragraph 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c.
Art. 132, n. 4, c.p.c.
Art. 118, disp. art. c.p.c.
Art. 2697 cod. civ.
c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della bonifica e violazione dell’art. 2697 cod.civ., non avendo la C.T.R.
Art. 7, D.Lgs. n. 546/1992
art. 2697 cod.civ
c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della bonifica e violazione dell’art. 2697 cod.civ., non avendo la C.T.R.
articolo 2697 cod. civ
c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della bonifica e violazione dell’art. 2697 cod.civ., non avendo la C.T.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 6839/2020
Cass. SS.UU. n. 11722/2010
Cass. SS.UU. n. 26009/2008
Cass. n. 27057/2014
Cass. n. 7175/2011
Cass. n. 14404/2013
Cass. n. 7159/2011
Cass. n. 7157/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14758/2023 R.G. proposto da : CONSORZIO DI BONIFICA N. 4 BASSO VALDARNO, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Paolini (C.F. PLNFNC74C23D612Q) ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale (avvocato.paolini@pec.studiolegalepn.it); -ricorrente- contro INDUSTRIA LATERIZI QUAGLIERINI s.r.l. eAvvocato QUAGLIERINI GIOVANNI (QGLGNN60R20G702F) rappresentatie difesi da quest’ultimo ed elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale Posta elettronica certificata giovanni.quaglierini@pecordineavvocatipisa.it ; -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata- avverso SENTENZA d ella Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA, n.1667/2022 depositata i l 28/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 1667/2/2022, depositata in data 28 dicembre 2022 e non notificata,la Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana rigettava l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto le impugnazioni proposte dalla società Industria Laterizi Quaglierini s.r.l. e personalmente da Giovanni Quaglieriniavverso le cartelle di pagamento relative ad oneri consortili per l’anno 2015.

3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.

4. La Industria Laterizi Quaglierini s.r.l. e Giovanni Quaglierini resistono con controricorso. 5.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c. v iolazione e falsa applicazione degli articoli 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. art. c.p.c., in quanto la motivazione della sentenza era meramente apparente poiché fondata esclusivamente sulla condivisione, non altrimenti motivata, degli argomenti dei tecnici della controparte (ossia quelli contenuti nelle perizie prodotte nel giudizio di appello).

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rilevando che i giudici di appello, nell’osservare che gli argomenti tecnici dei contribuenti di cui alle perizie di parte non erano state confutate dal consorzio aveva completamente omesso di esaminare le relazioni tecniche prodotte dal Consorzio fin dal primo grado nonché le controdeduzioni tecniche alle perizie avversarie depositate come documento nel fascicolo d’appello. 3.Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

3. c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la distribuzione dell’onere della prova nella specifica materia della bonifica e violazione dell’art. 2697 cod.civ., non avendo la C.T.R. fatto, in ogni caso, buon governo delle norme che disciplinano la distribuzione dell'onere probatorio tra le parti nelle controversie in materia di imposizione dei contributi consortili e dei principi enunciati in materia da Corte di Cassazione, non tenendo conto che i contribuenti, tramite le relazioni tecniche depositate nel giudizio d’appello, non avevano in alcun modo dimostrato l’insussistenza del beneficio posto a fondamento del tributo consortile in quanto le relative allegazioni erano state confutate univocamente in forma delle relazioni tecniche di parte il cui contenuto era stato totalmente pretermesso dai giudici di merito.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi sul piano logico-giuridico, sono da ritenere fondati. 4.1. Va premesso che la C.T.R, si è limitata a rilevare: «Nel merito dei fatti il Collegio valuta non fondato il presente appello. Chiarito che il piano di classifica opera in attesa della adozione dei nuovi piani, il Consorzio avrebbe assolto il suo onere di prova che si ribalta sulla parte contribuente. Al riguardo questa però ha deposito perizie di parte che, fino a prova contraria, illustrano tesi che il Consorzio ha il dovere di confutare.

L’inerzia della parte appellante e la condivisione degli argomenti dei tecnici di parte portano il Collegio ad aderire, come per l’annualità 2016, alle tesi di parte resistente e, pertanto, l’Appello deve esser respinto per difetto di prova del “vantaggio diretto ed immediato” previsto dalla norma”». 4.2. Deve osservarsi che costituisce orientamento consolidato di questa Corte che l’ipotesi di motivazione apparente ricorre allorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in tal modo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez.

T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. T., 23 settembre 2022, che richiama Cass., Sez. U. 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430 (p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez.

U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]. Nella specie l’apparenza della motivazione si caratterizza, come contestato dal Consorzio, in ragione della circostanza che la C.T.R. si è limitata ad affermare apoditticamente che il Consorzio aveva il dovere di contestare le perizie di parte e che il ricorso appariva fondato per L’inerzia della parte appellante e la condivisione degli argomenti dei tecnici di parte contribuente, senza chiarire di quali “rilievi tecnici” si trattava, come gli stessi interagivano con il piano di classifica, con la situazione dei beni inclusi nel perimetro di contribuenza e con la necessaria ricorrenza di un beneficio fondiario, diretto e specifico - e non immediato come scrivono i giudici dell’appello -e senza, peraltro, in alcun modo esaminare, le relazioni tecniche del Consorzio volte a confutare le allegazioni tecniche della parte contribuente. 4.3.

Peraltro, risulta di tutta evidenza l’omessa considerazione dei principi giurisprudenziali fissati in materia da questa Corte secondo cui: - i contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali, giusta l'art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali, che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire l'assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato, per scelta personale o per situazioni particolari, l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr.

Cass.n. 23815/2015); - l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento, e qualora il piano di classifica venga specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'articolo 2697 cod. civ., mentre qualora non vi sia stata impugnativa specifica del piano di classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 6839/2020); - quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il Giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza; in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (cfr.

Cass. SS.UU. n. 11722/2010); - in tema di contributi consortili, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul Consorzio, in difetto di specifica contestazione», ma «resta ovviamente ferma la possibilità da parte del Giudice tributario di avvalersi dei poteri ufficiosi previsti dall'art. 7, d.lgs. n. 546 del 1992, ove ritenga necessaria una particolare indagine riguardo alle modalità con le quali il Consorzio stesso è in concreto pervenuto alla liquidazione del contributo (vedi SS.UU. n. 26009/2008).

E i giudici di appello hanno pure pretermesso di considerare che laddove si discorra - come nel caso di specie - di opere non di comune bonifica, ma di difesa idraulica del territorio, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza per questo cessare di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass. n. 27057/2014; n. 7175/2011; n. 14404/2013; n. 7159/2011; n. 7157/2011).

5. Il ricorso va, dunque, accolto e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda in questione sulla scorta delle considerazioni sopra formulate, procedendo anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della