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Sentenza — n. 3925/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax tribunal ruling for apparent lack of reasoning regarding TOSAP self-help power.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3925/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Tribunal's decision due to a fundamental defect in reasoning. The appellant argued the lower court failed to provide substantive grounds for its ruling, merely stating the appeal was unfounded without analysis. The court found this approach legally insufficient, as the judgment did not explain the rationale behind upholding the tax assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. 546/1992: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to make the decision's foundation perceptible to the parties.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax self-help power TOSAP assessment nullity of judgment appellate procedure tassa ecologica contributo alla produzione imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo la società contribuente lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo la società contribuente lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2-quater, d.l. n. 564/1994
3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2-quater, d.l. n. 564/1994 e degli artt.
Art. 7, legge n. 212/2000
violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212/2000 e dell’art.
art. 378 c.p
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
artt. 36 d.lgs. 546/1992
violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 22232 del 2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.11442/2021 R.G. proposto da : ENEL PRODUZIONE S.p.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato PAULETTI ENRICO (PLTNRC65B23E514D) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato NICASTRO ROSAMARIA (NCSRMR66E51D643U) -ricorrente- contro COMUNE ROCCA D'EVANDRO, elettivamente domiciliato digitalmente per il presente giudizio con la seguente pec: avvocatoalessandracarlomagno@pec.giuffre.it, rappresentato e difeso dall’ Avvocato CARLOMAGNO ALESSANDRA (CRLLSN69R50A080G) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5090/2020depositata il 23/10/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. Sentito il P.G., Dott.ssa ANNA MARIA SOLDI, la quale ha chiesto rinviarsi la causa a nuovo ruolo in attesa della pronunzia delle S.U. sulla questione relativa ai limiti dell’autotutela in materia tributaria. Uditi i difensori delle parti Avvocati ROSAMARIA NICASTRO ed ALESSANDRA CARLOMAGNO che hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 5090/11/2020 rigettava l’appello proposto da Enel Produzione S.p.A. confermando la sentenza n. 4775/5/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l’avviso di accertamento n. 110/2017 per omessa denuncia e omesso versamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l’annualità 2014 avente ad oggetto pagamento di una somma, comprensiva, di interessi e sanzioni, per un ammontare complessivo di € 4.495,36, per occupazione di mq. 256 di suolo comunale, atto impositivo emesso dal Comune di Rocca d’Evandro, nell’ esercizio del proprio potere di autotutela sostitutiva, previo annullamento dell’avviso di accertamento che era stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con sentenza n. 4766/01/2017 .

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi Enel Produzione S.p.A. cui resiste con controricorso il Comune di Rocca d’Evandro.

3. Il P.G. ha depositato memoria.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società contribuente lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. per avere i giudici di appello adottato una motivazione meramente apparente non indicando le ragioni poste a fondamento della decisione.

2. Osserva il Collegio che tale motivo è fondato, con carattere assorbente. Ed, invero, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".

Nel caso in esame ci troviamo in presenza di una ipotesi “tipica” di motivazione meramente apparente. Infatti la C.T.R. dopo avere richiamato il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, le argomentazioni della sentenza di primo grado, i motivi diappello di Enel Distribuzione S.p.A. e le difese del Comune di Rocca D’Evandro, nella parte relativa ai “Motivi della decisione” si è imitata testualmente ad affermare “L’appello non è fondato e va, pertanto, disatteso” il che rende all’evidenza nulla lapronunzia impugnata.

3. Gli altri motivi in forza dei quali parte contribuente ha dedotto: - ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2-quater, d.l. n. 564/1994 e degli artt. 42 e 43, d.P.R. n. 600/1973 quanto all’ esercizio del potere di autotutela sostitutiva ed al principio di unicità e globalità dell’accertamento; - ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge n. 212/2000 e dell’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006 in relazione all’articolo 360, laddove la C.T.R. aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento de quo nonostante le evidenti carenze motivazionali dello stesso tali da non consentire di individuare le ragioni dell’imposizione, i criteri di qualificazione dell’occupazione ed i criteri di quantificazione della pretesa impositiva; -ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 63, d.lgs. n. 446/1997, dell’art. 1, commi 3 e 4, legge n. 10/1991 nonché degli artt. 2, comma 1, e 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003 laddove la C.T.R. aveva escluso l’applicazione della più favorevole tariffa TOSAP previsto dagli artt. 46 e 47, D.Lgs. n. 507/1993 omettendo di valorizzare lo svolgimento di una attività di pubblico servizio ovvero di una attività strumentale a quelle di pubblico servizio da parte della società contribuente sull’erroneo presupposto che la sua veste giuridica di ente con scopo di lucro precludesse tale qualificazione, rimangono assorbiti.

4. In conclusione accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Campania, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Campania, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data 12 novembre 2024 Il Consigliere Relatore La Presidente (Fabio Di Pisa) (Angelina-Maria Perrino)