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Ordinanza Interlocutoria — n. 3907/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to determine if land reclamation contributions are subject to five or ten-year prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3907/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission decision that rejected a taxpayer's claim regarding land reclamation contributions. The taxpayer argued the debt was time-barred, while the commission held the five-year prescription rule applied. The court noted conflicting judicial precedents on whether these contributions fall under five or ten-year prescription periods and the specific start date of the limitation term. Consequently, the case was remitted to the lower court for a new trial to resolve these unresolved legal questions.

Regesto Legislator

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Art. 2948 n. 4 c.c.; Art. 21 c. 2 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215: The Court remands cases concerning land reclamation contributions to determine whether the five-year or ten-year prescription period applies and to establish the precise commencement date of the limitation term.

Parole chiave

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land reclamation contributions prescription period limits five versus ten years tax collection regulations limitation term commencement conflicting judicial precedents remittal for new trial rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2948 n. 4 c.c.
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.
Art. 21 c. 2 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215
In particolare, la CTR ha ritenuto che la riscossione dei contributi di bonifica fosse soggetta al solo termine di prescrizione, dovendo essere effettuata ai sensi dell’art. 21 r.d.
Art. 10 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215
Art. 11 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215
, con riferimento all'art. 111, comma 6, Cost.
Art. 15 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215
, e dell'art. 156, comma 2, c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132 c.p.c.
3, c.p.c., la mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., dell'art.36, comma 2, n.4, Dlgs 31/12/1992 n.546, dell'art.118, commi 1 e 2, disp.
Dlgs 31/12/1992 n. 546
Legge Regione Sardegna 23 maggio 2008 n. 6
art. 24 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/12/2014, n. 26013
Cass. n. 4283/2010
Sulla stessa posizione ermeneutica si attestano altre pronunce (Cass. n. 4283/2010; 8405/2021; Cass.
Cass. n. 8405/2021
Cass. n. 25681/2021
Cass. 27 aprile 2022, n. 13139
Cass. 12/02/2024, n. 3827
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5746/2017 R.G. proposto da: MANCA FRANCESCO SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARTANI GABRIELLA (MRTGRL70C44B354B), MARTANI ROBERTO (MRTRRT67E23B157A); -ricorrente- contro CONSORZIO BONIFICA ORISTANESE, rappresentato e difeso dall'avvocato OPPO ROSELLA (PPORSL73L56G384N); -controricorrente- nonchè contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRONGIA TIZIANA (FRNTZN69C46B354T); -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sardegna - CAGLIARI n. 7/2016 depositata i l 15/01/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respin to l’appello proposto dal contribuente nei confronti di Equitalia Sardegna spa e Consorzio di Bonifica Oristanese avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Oristano n. 162/2/2007, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avversocartella di pagamento per contributi consortili per l’anno 1999, a seguito di dimidiazione della predetta somma, disposta successivamente alla richiesta di chiarimenti avanzata da parte del contribuente. 1.1.

In particolare, la CTR ha ritenuto che la riscossione dei contributi di bonifica fosse soggetta al solo termine di prescrizione, dovendo essere effettuata ai sensi dell’art. 21 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 (mediante ruolo con semplice notifica della cartella, senza necessità di accertamento preventivo) e che la stessa fosse stata notificata nel quinquennio, respingendo altresì la censura di difetto di motivazione.

2. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi, cui ha resistito con controricorso sia Equitalia servizi di riscossione spa che il consorzio di bonificaOristanese.

3. Le parti hanno presentato memorie exart. 380 bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente e comunque contraddittoria nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art.132, comma 2, n.4, c.p.c., dell'art.36, comma 2, n.4, Dlgs 31/12/1992 n.546, dell'art.118, commi 1 e 2, disp.att. c.p.c. , e dell'art. 156, comma 2, c.p.c. , con riferimento all'art.111, comma 6, Cost., non consentendo la decisione di individuare la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'eccezione di prescrizione.

2. Con il secondo motivo di ricorso, con riferimento al medesimo problema della prescrizione, si eccepisce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., dell'art.36, comma 2, n.4, Dlgs 31/12/1992 n.546, dell'art.118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. , con riferimento all'art. 111, comma 6, Cost.

3. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2948, comma 1, n.4, c.c., 2962 e 2963 c.c., per non aver ritenuto verificata la prescrizione allo spirare dell'ultimo giorno del termine pur correttamente individuato.

4. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c., dell'art.118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., dell'art.36, comma 2, n.4, D.lgs. 31/12/1992 n.546, nonchè dell'art.3 della 1.24111990; artt. 1 e 6 del D.M. 3/9/1999 n.321; artt.12 e 25 del DPR 29/9/1973 n.602; art.7, comma 1, della 1.27/7/2000 n.212; art.42 del DPR 29/9/1973 n.600, anche con riferimento all'art. 24 Cost., per avere la sentenza erroneamente ritenuto sufficientemente motivata la cartella di pagamento impugnata senza esporre nemmeno concisamente le norme di legge e/o i principi di diritto applicabili.

5. Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.21 septies , comma 1, della 7/8/1990 n.241, anche con riferimento agli artt. 113, comma 1, c.p.c., e 115, comma 1, c.p.c., per non avere dichiarato la nullità della cartella di pagamento per mancanza dell'elemento essenziale della motivazione. Assume il ricorrente che la CTR avrebbe integrato la motivazione, fornendone argomentazione postuma, mentre avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare il vizio di motivazione ed annullarla.

6. Con il sesto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115, comma 1 c.p.c., per avere la CTR posto a fondamento della decisione documenti che in realtà non ha esaminato perché non presenti nel fascicolo. In particolare, deduce il ricorrente che le deliberazioni commissariali di approvazione dei piani di riparto non sarebbero state presenti nel fascicolo di appello, ancorché presenti nel (pur acquisito) fascicolo di primo grado.

7. Con il settimo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza e la violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n.4, c.p.c., dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., dell'art. 36, comma 2, n.4, Dlgs 31/12/1992 n.546, e dell'art. 156, comma 2, c.p.c., con riferimento agli artt.24 e 111, comma 6, Cost., per motivazione omessa o meramente apparente e talmente perplessa e contraddittoria da non consentire di individuare la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'eccezione di decadenza.

8. Con l’ottavo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.132, comma l, n.4, c.p.c., dell'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., e dell'art.36, comma 2, n.4, Dlgs 31/12/1992 n.546, per non aver indicato le norme giuridiche correttamente applicabili, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 R.D. 13/2/1933 n.215, degli artt. 17 e 19 del DPR 26/2/1999 n.46 e dell'art.25del DPR 29/1/1973 n.602, come risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 11, Dlgs 26/2/1999 n.46, anche con riferimento all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché agli artt.3 e 24 della Cost.9.

Con il nono motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. e dell'art.6 del Dlgs 31/12/1992 n.546, con riferimento all'art. 111, comma 2, cost., per non essersi astenuto da membro del Collegio giudicante in appello uno dei giudici, che era stato dapprima componente del Collegio dei revisori dei conti e successivamente Direttore Generale del Consorzio di Bonifica.

10. In via preliminare deve rilevarsi che, c on riferimento a lla questione relativa al termine di prescrizione , si r egistrano posizioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte. Viene il rilievo il r.d. n. 215/1933, cui fa espresso riferimento – quanto alla presente fattispecie – l’art. 9 del la legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6. 10.1. Un primo orientamento sostiene che la prescrizione sia quinquennale (Cass . 10/12/2014, n.26013) , in base alla considerazione che: “I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi.

Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.”. Sulla stessa posizione ermeneutica si attestano altre pronunce (Cass. n. 4283/2010; 8405/2021; Cass. n.25681/2021). 10.2. Altro orientamento (Cass., 27 aprile 2022, n. 13139) ha invece affermato che, nell’ipotesi in questione, trovi applicazione la disciplina della prescrizione decennale, rilevando espressamente che “la prescrizione per i crediti erariali e per i contributi di bonifica si compie in dieci anni, in quanto, pur non trattandosi nella specie di un titolo giudiziale, non si è verificata alcuna "conversione" di un termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, dal momento che il termine di prescrizione per i suddettitributi è fin dall'origine stabilito in dieci anni”.

Tale seconda posizione ermeneutica sarebbe avvalorata anche dal fatto che l’art. 21 c. 2 r.d. n.215/1933 afferma che, con riferimento ai contributi per le opere di bonifica: “Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette”, le quali sono notoriamente soggette al termine di prescrizione decennale (ex multis: Cass. 12/02/2024, n. 3827), laddove non vi sia una disciplina più specifica.

11. Si pone poi nella fattispecie la correlata questione della determinazione del termine di decorrenza della prescrizione. 11.1. In particolare, seguendo un primo orientamento, si potrebberitenere che la decorrenza, a mente degli artt. 10 e 11 del r.d. 215/1933, sia correlata alla data di effettiva determinazione del piano di riparto, atteso che l’art. 11 dispone che “la ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica”, laddove il piano di riparto sia contenuto nel piano di classifica”. 11.2. Viceversa, si potrebbe sostenere che tale termine decorra dal 1 gennaio successivo alla data di approvazione del decreto di approvazione del piano di riparto, in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 15 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215:“Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa”.

12. La causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo per trattazione i