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Ordinanza — n. 3895/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax commission ruling on irrigation contribution due to lack of irrigation benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3895/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Consortium's appeal against a regional tax commission decision denying irrigation contribution payments. The lower courts ruled that the defendants did not benefit from irrigation works because their land lacked water meters and showed no signs of irrigation use. The court upheld this outcome, stating that the appeal improperly sought a re-evaluation of factual merit rather than a valid legal challenge under the new procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The cassation review of motivation is limited to verifying violations of the constitutional minimum, excluding general errors in fact-finding or evidence assessment which are matters for the trial court.

Parole chiave

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irrigation contribution tax commission appeal lack of irrigation benefit cassation review limits procedural admissibility contributi di mantenimento lite in materia di contribuzioni pubbliche ordinamento dei contributi causali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Ciò posto, occorre evidenziare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.
Art. 111, comma 6, Cost.
134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazi one del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.
Art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
art. 860 cod. civ
civ., violazione dell’art. 860 cod. civ., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23940 del 2017
Cass. n. 23940 del 2017 ) .2.4.
Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014
Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3725-2021R.G. proposto da: CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocato GUGLIELMO CANTILLO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso; -ricorrente - contro CALABRESE LILIANA GALLO ATTILIO; -intimati - avverso la sentenz a n. 3291 /20 20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA , depositat a il 26 / 6 /20 20 , non notificata ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 24 / 10 /20 2 4 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

FATTI DI CAUSA La controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento, con cui il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (di seguito il Consorzio) ha richiesto a Liliana Calabrese e Attilio Galloil contributo di bonifica relativo agli anni 2014 e 201 5 . La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con la sentenza 7131/2017,ha accolto il ricorso escludendo quindi la debenza della quota fissae della parte variabile del contributo stante l’assenza dei contatori per la misurazione del consumo di acquae la mancanza di un beneficio per i consorziati derivante dalle opere di irrigazione effettuate dal Consorzio.

La Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe,ha confermato la pronuncia di primo grado. Il Consorzio propone ricorso fondato su duemotivi. Iconsorziati sono rimast i intimat i . RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 860 cod. civ., dell’art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, dell’art. 12 della L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4, dell’art. 21 del Regolamento della Regione Campania per la gestione e conservazione degli impianti irrigui consortili, dell’art. 6 intesa Stato Regioni n. 187 del 18 settembre 2008e lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la cosiddetta quota variabile delcontributo di bonifica, deducendo che la quota di esercizio del contributo irriguo è stata pretesa in ragione dei consumi effettuati e/o stimati secondo quanto previsto dall'art. 21 del regolamento sopra citato, il quale prevede, nel caso in cui un comprensorio irriguo non sia attrezzato con i relativi contatori, che gli importi unitari siano calcolati in base alla destinazione dell'uso del suolo secondo una divisione in tre fasce predeterminate dal medesimo regolamento.1.2.

Con il secondo motivo il Consorziodenuncia,ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per avere la Commissione tributaria regionale respinto l’appello richiamando gli esiti della perizia di parte dei consorziati, prodotta in primo grado,senza illustrare le ragioni per cui «detto elaborato fosse da preferire rispetto ad analoga relazione tecnica versata in atti ... dal Consorzio fin dal primo grado di giudizio». 2.1. Va esaminato preliminarmente il secondo motivo, in quanto pregiudiziale. 2.2.La Commissione tributaria regionale ha espressamente affermato quanto segue:« I ricorrenti/ appellanti hanno ... prodotto una perizia giurata che contrasta con la relazionetecnica prodotta dal Consorzio poiché evidenzia che con riferimento specifico ai terreni in parola non soccorre alcun beneficio dalle opere di irrigazione realizzate dal Consorzio, con ciò superando anche la presunzione di beneficio e la sussistenza in concreto dello stesso sostenuta dalla parte resistente ... la prova fornita dai consorziati tramite perizia di parte è da ritenersi idonea a stabilire che non è dovuta la tassa dequa...». 2.3.

Ciò posto, occorre evidenziare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazi one del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di «mancanza dellamotivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale», di « motivazione apparente » , di «manifesta ed irriducibile contraddittorietà»e di « motivazione perplessa od incomprensibile», al di fuori delle quali il vizio dimotivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un «fatto storico», che abbia formato oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa soluzione della controversia(cfr.

Cass. n. 23940 del 2017 ) .2.4. Mediante l’apparente denuncia del vizio di omessa pronuncia, il ricorrente sollecita, piuttosto, impropriamente una rivalutazione del merito, in particolare in ordine alla valutazione delle emergenze istruttorie, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, n. 5, c.p.c., pererroneo apprezzamento sull'esito della prova, censura che nella specie non è stata formulata dal Consorzioe che è peraltro inammissibile, poiché si verte in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., rispetto alla quale il ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell'appello, com'era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr.

Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014). 2.5. Considerato dunque che la sentenza impugnata configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottatae ciascuna delle quali è stata impugnata con i due motivi di ricorso, ne consegue che il rigetto del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento del primo motivo, in quanto un suo eventuale accoglimento non pregiudicherebbe l'altra ratio decidendi.

3. Per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato.

4. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dei consorziati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con