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Ordinanza Interlocutoria — n. 3892/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings due to conflicting interpretations of the 2022 tax debt definition law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3892/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the cassation proceedings regarding unpaid tax contributions by ordering a new hearing. Alberto Campegiani argued for a suspension based on a tax debt definition agreement, while the Consorzio di Bonifica contested the interpretation of the relevant law. The court decided to pause the case because conflicting precedents exist within its own Tribunal Section on this specific legal provision.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197; In the presence of conflicting judicial orientations regarding the interpretation and application of the tax debt definition law, the court suspends the proceedings and remands the case to a new hearing pending a definitive ruling on the divergent precedents.

Parole chiave

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conflicting judicial orientations tax debt definition suspension of proceedings remission to new hearing Section Tribunal precedents debt restructuring law suspension of litigation esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197
26467/2024 questa Corte ha, tuttavia, rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso per la composizione dei confliggenti orientamenti nella Sezione Tributaria di questa Corte sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, che prevede quanto segue:
Art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10725-2017 proposto da: CAMPEGIANI ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, in via della Stazione di S. Pietro n. 45, rappresentato e difeso dall’Avvocato DAMIANO MERETA giusta procura speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente – contro CONSORZIO DI BONIFICA DI PRATICA DI MARE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CARLO VISCONTI, rappresentato e difeso dall’Avvocato STEFANO ARMATI giusta procura speciale estesa a margine del controricorso; -controricorrente – e EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato – avverso la sentenza n. 6289/06/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/10/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

RILEVATO CHE la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da Alberto Campegiani avverso la pronuncia n. 10865/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso avverso cartella esattoriale relative ad omesso versamento di contributi consortili, annualità 2011, in favore del Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria; il Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare resiste con controricorso, depositando da ultimo memoria difensiva; l’agente della riscossione è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente va evidenziato che, a seguito di ordinanza interlocutoria depositata in data 23/5/2023, il ricorrente, con memoria depositata in data 11/10/2024, ha dedotto e documentato di aver aderito alla definizione agevolata dei «carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022» (c.d. rottamazione quater), ai sensi dell’art. 1, comma 231 – 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, e di aver ottenuto dall’agente della riscossione la rateizzazione massima del debito tributario, con conseguente richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa del definitivo perfezionamento della definizione agevolata; 1.2. con ordinanza interlocutoria n. 26467/2024 questa Corte ha, tuttavia, rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso per la composizione dei confliggenti orientamenti nella Sezione Tributaria di questa Corte sull’interpretazione ed applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, che prevede quanto segue:

«Nella dichiarazione di cui al comma 235 [diretta a «manifesta(re) all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione» agevolata] il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti»; 1.3.come già evidenziato nell'ordinanza interlocutoria citata, alle cui ampie motivazioni si rimanda ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., sulla questione si sono susseguiti indirizzi non sempre convergenti della Sezione Tributaria di questa Corte; 1.4.appare, pertanto, opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione del menzionato ricorso.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalit