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Ordinanza — n. 3884/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal due to client's withdrawal and adoption of simplified tax dispute resolution procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3884/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax appeal filed by Di Paolo and Rocchi against an assessment notice for unreported capital gains. Although the taxpayers initially argued that the property was a renovated villa rather than raw land, they subsequently withdrew the lawsuit and adopted the simplified tax dispute resolution procedure. Consequently, the court ruled that the withdrawal is a unilateral act that extinguishes the proceedings without the need for the opposing party's acceptance.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 6, 7 d.l. 119/2018: A withdrawal from a tax appeal is a unilateral act that immediately extinguishes the proceedings, regardless of whether the simplified resolution procedure has been formally accepted by the opposing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal simplified tax procedure extinction of proceedings unilateral act tax capital gains Cassazione ordinanza d.l. 119/2018 locazione, vendita, cessione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Ed infatti, anche in assenza di dimostrazione dell’effettivo accesso alla menzionata definizione agevolata, la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione, gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c.
Art. 6 d.l. 119/2018
Art. 7 d.l. 119/2018
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rinuncia al ricorso, inoltre, non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass.
art. 390 c.p
Ed infatti, anche in assenza di dimostrazione dell’effettivo accesso alla menzionata definizione agevolata, la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione, gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27359/2021
Cassation appeal dismissed as withdrawn; unilateral withdrawal extinguishes proceedings without opposing party acceptance.
Cass. 2317/2016
Cass. 25722/2019
228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/201
Cass. 19071/2018
Cass. 13408/2017
Cass. 19560/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23360/2016 R.G. proposto da : DI PAOLO MARIO, ROCCHI SIMONETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato SARACENI STEFANIA (SRCSFN65P41G224X) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA UFFICIO CONTROLLI AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 1232/2016 depositata il 08/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. RITENUTO CHE 1. Il giudizio riguarda l’impugnazione della sent. n. 1232/2016 emessa dalla CTR del Lazio – Roma in data 08/03/2016 ed è relativo ad avvisi di accertamento per l’anno 2006, emessi in relazione ad una mancata dichiarazione di plusvalenza derivanti dalla cessione di un terreno edificabile posto in Fiumicino (RM) identificato al Foglio 1062, part. 164 e 858 del catasto urbano di detto comune, eseguita con atto pubblico registrato in data 08/03/2006.

2. Avverso tali avvisi i contribuenti proponevano separate impugnazioni, che la CTP di Roma, con la sent. n. 26491/2014, previa riunione, accoglieva parzialmente nella parte in cui ci si doleva che il reddito non dichiarato su cui operare la ripresa a tassazione avrebbe dovuto essere ridotto dei costi sostenuti ed indicati specificamente nel ricorso.

3. La decisione della CTP veniva impugnata dagli stessi contribuenti che deducevano come in realtà la cessione avesse riguardato un villino dagli stessi ristrutturato nel corso degli anni, e non il semplice terreno circostante, con la conseguenza che nessuna plusvalenza era stata dai medesimi realizzata.

4. Con la già citata sentenza della CTR del Lazio – Roma, tale impugnazione è stata respinta, con conferma della decisione di prime cure.

5. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione i sigg.ri Di Paolo e Rocchi, sulla scorta di un unico composito motivo.

6. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso, ma ha presentato una mera memoria ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. L’ufficio controlli della Direzione provinciale di detto ente, pure evocato in giudizio, ne rappresenta una mera articolazione interna.

7. Nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo nel frattempo aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex artt. 6 e 7 del d.l. 119/2018, convertito con modd. dalla l. n. 136/2018.

8. E’ stata quindi fissata l’udienza camerale del 12 dicembre 2024. CONSIDERATO CHE 1. L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso avanzata dall’ufficio ricorrente è preliminare all’esame del motivo di ricorso.

2. La richiesta va senz’altro accolta con pronuncia di estinzione del giudizio. Ed infatti, anche in assenza di dimostrazione dell’effettivo accesso alla menzionata definizione agevolata, la rinuncia è atto recettizio che non richiede l’accettazione ai fini della pronuncia d’estinzione, gli adempimenti previsti dall'art. 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenere l'adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante (Cass. 27359/2021, 2317/2016). Nel caso di specie, peraltro, non essendosi ritualmente costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, che va pertanto ritenuta come mera intimata, non vi è spazio per una pronuncia in tema di spese.

3. In caso di rinuncia al ricorso, inoltre, non trova applicazione la misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, poiché si tratta di norma eccezionale e perciò di stretta interpretazione (Cass. 25722/2019, 19071/2018, 13408/2017, 19560/201