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Ordinanza — n. 3871/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to voluntary settlement under Article 6 of D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3871/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal filed by the Revenue Agency against Russotto s.r.l. extinguished. The taxpayer had voluntarily opted for the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018, paying the first installment and adhering to the required timeline. Consequently, the court ruled that the litigation was terminated without the need for further proceedings or additional costs.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 13 DPR 115/2002: When a taxpayer opts for the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018, the judicial proceeding is automatically extinguished, thereby excluding the application of the rule requiring the losing party to pay the uniform contribution.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal extinction Article 6 D.L. 119/2018 uniform contribution waiver voluntary tax settlement Revenue Agency appeal Cassation ruling indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Oggetto: Tributi ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE-DETRAZIONE IVA- INERENZA-2008 ESTINZIONEART. 6 DEL D.L.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30943 del 2024
Cass. n. 19419 del 2021
Cass. n. 25485 del 2018
Cass. n. 25529 del 2019
Cass. n. 16410 del 2008
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 14928 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Russotto s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Rosaria Arcudi, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): rosaria.arcudi@pec.it;

Oggetto: Tributi ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE-DETRAZIONE IVA- INERENZA-2008 ESTINZIONEART. 6 DEL D.L. 119 DEL 2018 - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4608/09/2017, depositata in data 23 novembre 2017, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. RILEVATO CHE 1.La controversia concerne l’impugnativa di un avviso di accertamento emesso, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza di Agrigento, dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Russotto s.r.l. contestando l’indebita detrazione Iva per l’anno 2008.

In particolare, l’Ufficio aveva rilevato che, nell’esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche stipulato, a seguito dell’espletamento di una gara, tra il Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano – Romagnolo (committente) e l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) costituita dalla Russotto s.r.l. (capogruppo) e Viberto Azienda Generali Costruzioni s.r.l., per i lavori eseguiti da quest’ultima, la medesima società (mandante) aveva emesso fatture, anziché nei confronti del Consorzio appaltante, nei confronti di Russotto s.r.l. (mandataria) la quale, a sua volta, aveva fatturato nei confronti del Consorzio committente l’intera prestazione complessivamente eseguita dalle due imprese, detraendo l’imposta indebitamente anche per ilavori eseguiti dalla associata in difetto di inerenza e di legittimazione passiva. 2.Avverso il suddetto avviso, Russotto s.r.l. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento che, con sentenza n. 81/05/2013, lo accoglieva ritenendo fondata l’eccezione di violazione del divieto di doppia imposizione, configurandosi l’ATI come autonomo soggetto giuridico, ed essendo la contribuente-mandataria in forza di accordi interni con l’associata, legittimata a ricevere le fatture da quest’ultima per poi regolarizzare una rifatturazione comprendente l’intera prestazione eseguita dalle due imprese.3.La Commissione Tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 4608/09/2017, depositata in data 23 novembre 2017, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando la sentenza di primo grado.

4. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi.

5. La società contribuente resiste con controricorso.

6. In data 27 gennaio 2025 la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio avendo aderito alla definizione agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n.

4) c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92 e 118 disp. att. c.p.c., per avere la CTR rigettato l’appello dell’Ufficio, con una motivazione apparente, affermando apoditticamente che:

1) l’ATI si configurava nei confronti dei terzi come soggetto unitario anche dal punto di vista fiscale senza tenere conto dei rilievi di cui al p.v.c. della G.d.F. da cui emergeva l’indebita detrazione dell’Iva per difetto di legittimazione passiva della contribuente ex art. 19 del d.PR n. 633/1972;

2) il richiamo al contenuto del p.v.c. rimandava a valutazioni che ponevano in evidenza aspetti formali (il soggetto tenuto all’emissione della fattura era diverso da quello che l’aveva effettivamente emessa) senza tuttavia esplicitare gli effetti sostanziali della pretesa irregolarità.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 52 (rectius:

54) del d.P.R. n. 633/72, 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, 62, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR confermato l’illegittimità dell’avviso in questione, sebbene le fatture emesse dalla associata Viberto (mandante) nei confronti di Russotto s.r.l. (capogruppo - mandataria) con Iva portata in detrazione da quest’ultima non afferissero ad operazioni intercorse tra la mandante (Viberto) e la mandataria (Russotto) ma ad operazioni intercorse tra Viberto e il Consorzio reale committente nei confronti del quale avrebbero dovuto essere emesse.

Peraltro -come evidenziato dalla ricorrente - la capogruppo aveva, a sua volta, emesso fattura per l’intero importo della prestazione al committente, detraendo illegittimamente l’imposta addebitata dalla mandante in quanto relativa a prestazioni non eseguite nei propri confronti. Da qui, ad avviso dell’Agenzia, l’indetraibilità dell’Iva da parte della contribuente per difetto di inerenza e di legittimazione passiva. L’Agenzia evidenzia come le società consortili -ipotesi assimilabile al caso di specie –costituite dalle imprese riunite per l’esecuzione di appalto di opere pubbliche, non assumono la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese riunite, ma il rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, i costi delle società consortili sono direttamente riferibili alle società consorziate quali spese affrontate dalle stesse consorziate per mezzo del consorzio e ad esse riaddebitate tramite il c.d. ribaltamento o ribaltamento (è richiamata Cass.n. 16410 del 2008).

Nel caso di specie, mantenendo le imprese riunite la propria autonomia, ognuna di esse avrebbe dovuto fatturare direttamente al committente solo la parte di prestazione effettivamente eseguita per cui avendo Viberto s.r.l. (mandante) emesso nei confronti di Russotto s.r.l. (capogruppo- mandataria) fatture nelle quali erano riportati soggetti diversi da quelli tra i quali era intervenuta effettivamente l’operazione, non vi era alcun dubbio sul carattere “sostanziale” delle violazioni contestate con l’avviso in questione.

3. In data 27 gennaio 2025 la società contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizioper cessazione della materia del contendere avendo, in data 31/05/2019,aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’articolo 6 del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,pagando- come da documentazione in atti - la prima rata perfezionativa(con successivo versamento, nei termini, delle restanti diciannove rate).4. Non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dall'art. 6, commi 12-13, d.L. n. 119 del 2018, il giudizio deve quindi dichiararsi estinto, rimanendo le spese a carico delle parti che le hanno anticipate comedisposto dall’art. 6, comma 13, del d.L. n. 119 del 2018 (v. da ultimo, Cass. sez. Sez. 5, Ordinanza n. 30943 del 2024).

5. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.n. 19419 dell’8 luglio 2021; nonché Cass. n. 25485 del 12 ottobre 2018, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.L. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ancora Cass. n. 25529 del 10 ottobre 2019 in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016); PQM La Corte dichiara estinto il