Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3865/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax agency's refusal to disapply anti-avoidance rules, ruling it independently actionable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3865/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a Regional Tax Court decision that had dismissed the case as inadmissible. The taxpayer argued that the tax agency's refusal to disapply anti-avoidance rules constituted a final administrative act independently subject to judicial review, despite not being explicitly listed in the standard list of actionable acts. The Court rejected the lower court's reliance on a statute limiting interpello responses to joint challenges with tax assessments, establishing that such refusals create a distinct legal interest requiring immediate judicial clarification.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 1 d.lgs. 546/1992; Art. 6 comma 1 d.lgs. 156/2015: A tax agency refusal to disapply anti-avoidance rules is a final administrative act independently actionable by the taxpayer, creating a distinct legal interest for judicial review without requiring joint challenge with the tax assessment.

Parole chiave

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anti-avoidance rules tax interpello independent actionability administrative finality judicial review scope taxpayer legal interest disapplication refusal sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 19 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che il provvedimento agenziale di diniego di disapplicazione di norme antielusive non rientrasse tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs.
Art. 8 comma 4 d.lgs. n. 156 del 2015
Art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973
156 del 2015, in relazione all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.
Art. 6 comma 1 d.lgs. n. 156 del 2015
546 del 1992 e che ogni dubbio interpretativo dovesse ritenersisuperato dal disposto di cui all’art. 6 della legge n.
Art. 11 comma 2 legge n. 212 del 2000
156 del 2015che prevede l’impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello di cui all’art. 11, comma 2, della legge n.
art. 97 Cost
24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32425 del 2019
600 del 1973 (applicabile "ratione temporis") è atto definitivo in sede amministrativa, autonomamente impugnabile», nonché da Cass. n. 32425 del 2019 secondo cui, «In tema di processo tributario, la tassatività dell'elencazione degli atti di cui all'art.
Cass. n. 2634 del 2023
Cass. n. 35816 del 2023
anche Cass. n. 35816 del 2023, par.
Cass. n. 23469 del 2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28878‒2016 R.G. proposto da: OTTO SERVICE s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante, Emilia Argenziano, rappresentata e difesa per procura speciale a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 09/01/2025, dall’avv. Filippo FREDA (pec: filippofreda@pec.it) e dall’avv. Barbara PAGLI U CA (pec: barbarapagliuca@pec.it); -ricorrente – contro Oggetto: TRIBUTI – interpello disapplicativo ex art. 37-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 – provvedimento di diniego -impugnabilità - ammissibilità AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4259/15/2016 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 09/05/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2025dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione, da parte della Otto Service s.r.l., del provvedimento di diniego di disapplicazione di norme antielusive, e precisamente della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2, comma 36-decies, del d.l. n. 138 del 2011, conv, con modif., dalla legge n. 148 del 2011, che la predetta società aveva avanzato con riferimento all’anno d’imposta 2012, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo inammissibile l’originario ricorso della società contribuente in quanto il provvedimento di diniego non era autonomamente impugnabile.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

3. In data 16/01/2025 il ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovi difensor i insistendo nelle richieste formulate con l’originario ricorso. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, 1 e 8, comma 4, del d.lgs. n. 156 del 2015, in relazione all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 30 della legge n. 74 del 1994. 1.1. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che il provvedimento agenziale di diniego di disapplicazione di norme antielusive non rientrasse tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che ogni dubbio interpretativo dovesse ritenersisuperato dal disposto di cui all’art. 6 della legge n. 156 del 2015che prevede l’impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 solo unitamente all’atto impositivo.

2. Va premesso, in fatto, che l’Agenzia delle entrate con il provvedimento impugnato dalla società contribuente ha rigettato l’istanza di interpello di quest’ultima per la disapplicazione delle disposizioni antielusivedi cui all’art. 30 della legge n. 794 del 1994, dettato per le società cd. di comodo o non operative, richiamato dall’art. 2, comma 36-decies, del d.l. n. 138 del 2011, conv, con modif., dalla legge n. 148 del 2011, vigente ratione temporis, per le società in perdita sistematica, sostenendo, che «la società non ha né rappresentato, né provato alcune delle cause oggettive richieste dalla legge per poter disapplicare la disciplina fiscale sulle società in perdita sistematica ancorché non abbia descritto le circostanze che fino ad oggi non hanno consentito un adeguato avvio dell’attività d’impresa» (così a pag. 2 della sentenza impugnata). 2.1.

Pertanto, il provvedimento dell’amministrazione finanziaria ha indubitabilmente natura e contenuto di diniego definitivo della chiesta disapplicazione, con conseguente ammissibilità della sua impugnabilità giudiziale, come più volte ribadito da questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, secondo cui «In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17010 del 05/10/2012, Rv. 623917; conf., Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23469 del 06/10/2017, Rv. 646406). 2.2.

Il principio è stato ribadito da Cass. n. 18604 del 2019, secondo cui «il rigetto dell'interpello ex art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis") è atto definitivo in sede amministrativa, autonomamente impugnabile», nonché da Cass. n. 32425 del 2019 secondo cui, «In tema di processo tributario, la tassatività dell'elencazione degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non esclude che il provvedimento agenziale di rigetto dell'istanza di interpello, avendo natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive (a differenza di quello interlocutorio), possa essere impugnato giudizialmente dal contribuente, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia». 2.3.

L’orientamento di cui si è dato atto ha trovato ulteriore recente conferma da parte di questa Corte, che ha ribadito che «La risposta negativa del fisco a uninterpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della notizia, è portatore di un interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva» (Cass. n. 2634del 27/01/2023, Rv. 666761 – 01 ; conf. anche Cass. n. 35816 del 2023, par. 4, non massimata). 2.4.

Ad una diversa conclusione non può pervenirsi, come invece fanno i giudici di appello, per il tramite del disposto di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015 che prevede l’impugnabilità solo unitamente all’atto impositivo delle risposte alle istanze di interpello di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, ovvero a quelle inoltrate, come nel caso in esame, per la disapplicazione di disposizioni antielusive. 2.5. Al riguardo, infatti, questa Corte ha osservato che «In tema di contenzioso tributario, l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156 del 2015, secondo cui non sono impugnabili le risposte alle istanze diinterpello di cui all'articolo 11 della l. n. 212 del 2000, non ha valenza interpretativa né portata di innovazione retroattiva, ridisciplinando per il futuro la materia, e, quindi, non dispone che per l'avvenire. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la retroattiva non impugnabilità del diniego di accoglimento di istanza d’interpellodisapplicativo di norme antielusive, ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973)» (Cass. n. 23469 del 06/10/2017, Rv.646406 - 02 ) .

3. In estrema sintesi, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per l’esame delle questioni di merito rimaste assorbite nonché per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Ca