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Ordinanza — n. 3863/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax debt extinguished by voluntary simplified settlement agreement and full payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3863/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished due to the taxpayer's voluntary adoption of a simplified tax settlement agreement. The taxpayer had formally requested this settlement in 2017, paid all installments, and subsequently renounced the ongoing litigation. Consequently, the Court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist, rendering the appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: When a debtor voluntarily adopts a simplified tax settlement agreement with an obligation to renounce the lawsuit and fully pays the debt, the cassation judgment must be declared extinguished for cessation of the subject matter.

Parole chiave

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simplified tax settlement cessation of subject matter extinguishment of cassation appeal voluntary debt renunciation full payment of installments tax administrative procedure debt satisfaction sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. n. 193/2016, conv. with modif. in L. n. 225/2016
Invero, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che lo stesso in data 11/04/2017 ha avanzato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il giudizio va, quindi, dichiarato estinto per cessata materia del contendere e le spese poste a carico della parte che le ha anticipate, con l’ulteriore precisazione che nel caso in esame non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr.
art. 378 cod. proc. civ
In data 17/01/2025 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018
Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015
Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv.
Cass. n. 5497 del 2017
Cass. n. 5497 del 2017 nonché Cass., Sez.
Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018
5497 del 2017 nonché Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1552‒2016 R.G. proposto da: VIGNOLA Angelo, rappresentato e difeso, per procura speciale per Notar Pellegrino D’Amore di Avellino del 10.12.2024 (rep. n. 234018) allegata all’atto di costituzione di nuovo difensoredepositata in data 28/12/2024, dall’avv. Marco ALFIERI (pec: avvocatomarcoalfieri@pec.it); -ricorrente – contro Oggetto: TRIBUTI – definizione agevolata -ex d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif., dalla legge n. 225 del 2016 - estinzione AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6419/09/2015 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 29/06/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2025dal Consigliere relatore dott. Lucio Luciotti; Rilevato che:

1. La controversia ha ad oggetto un avviso di rettifica parziale, "n. 800642/02", emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Vignola Angelo, esercente un'attività di Bar-Pasticceria in Solfora, afferente l'IVA dovuta per l'anno 1997, per "omessa registrazione di corrispettivi", stante la ricostruzione del maggior volume d'affari e la rideterminazione della percentuale di ricarico, ed "indebita detrazione dell'IVA", all'aliquota ordinaria del 19%, relativamente a prestazione (attività di intermediazione) estranea all'attività aziendale.

2. Con sentenza n. 64/05/06 del 3/3/2006, depositata in data 17/3/2006, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno, respingeva l'appello proposto, in data 28/7/2005, dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Avellino, avverso la decisione n. 216/01/2003 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

3. L’Ufficio impugnava con ricorso per cassazione la statuizione d’appello e questa Corte, con ordinanza n. 24001 del 2013, ritenendo che «La sentenza [era] affetta da vizio motivazionale, non avendo i giudici tributari verificato puntualmente la scelta dell'Amministrazione in relazione alle critiche proposte dal contribuente, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto», e ritenendo altresì «Fondata […] la censura, di cui al quartomotivo, di omessa pronuncia sul passaggio in giudicato della parte dell'atto impositivo relativa all'accertamento dei costi indeducibili non inerenti, in difetto di contestazione sul punto da parte del contribuente in primo grado, giusta l'eccezione, sollevata dall'Agenzia, in appello, non esaminata dai giudici tributari», cassava la sentenza d’appello con rinvio alla CTR territorialmente competente per nuovo esame.

4. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, decidendo in sede di rinvio, rigettava il ricorso del contribuente confermando l’avviso di accertamento impugnato.

5. Avverso tale statuizione il Vignola ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

6. In data 28/12/2024 il ricorrente ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore, in cui si dà atto dell’adesione del medesimo alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016, conv, con modif., dalla legge n. 225/2016, con istanza dell’11/04/2017, cui aveva fatto seguito, in data 31/05/2017 la comunicazione dell’Agenzia delle entrate – Riscossione dell’importo da pagare e dell’avvenuto pagamento di tutte le rate previste. Il ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

7. In data 17/01/2025 il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. in cui ha ribadito la precedente richiesta dichiarando «espressamente e formalmente» di rinunciare alricorso «dando seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata».Considerato che:

1. È preliminare l’esame dell’istanza di parte ricorrente di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere intervenuta a seguito dell’adesione dello stesso alla definizione agevolata della controversia.

2. Invero, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che lo stesso in data 11/04/2017 ha avanzato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv, con modif., dalla legge n. 225/2016; che con comunicazione del 31/05/2017 l’Agenzia delle entrate –Riscossione ha riscontrato la regolarità dell’istanza e indicato l’importo da pagare nel numero di cinque rate; che il contribuente ha provveduto al pagamento di tutte le rate previste.

3. Va, altresì, dato atto che con la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata il ricorrente ha assunto l’impegno di rinunciare al ricorso, in conformità a quanto previsto dal comma 2 del citato art. 6 e che nella successiva memoria ha dichiarato «espressamente e formalmente» di rinunciare al ricorso «dando seguito all’impegno assunto nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata».

4. Ciò posto, deve osservarsi che questa Corte, esaminando funditus la questione, ha affermato che «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 - 01).

5. Pertanto, deve accogliersi la richiesta del ricorrente, con la conseguenza che è del tutto superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.

6. Il giudizio va, quindi, dichiarato estinto per cessata materia del contendere e le spese poste a carico della parte che le ha anticipate, con l’ulteriore precisazione che nel caso in esame non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676; conf. Cass. n. 5497 del 2017 nonché Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018, Rv. 649792).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione dell