Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling retroactive application of new registration tax law overrides prior regional court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed Sorgenia Solar S.R.L.'s appeal against a regional tax commission decision regarding registration taxes on corporate restructuring acts. The taxpayer argued that the updated text of Article 20 of D.P.R. 131/1986, introduced by Law 205/2017 and clarified by Law 145/2018, must apply retroactively to pending cases, prohibiting the use of extratextual elements to characterize transactions. The court accepted this position, holding that legislative updates regarding the interpretation of registration tax nature apply retroactively to pending proceedings, thereby overturning the lower court's refusal to apply the new rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; Art. 1, comma 87, legge 27 dicembre 2017, n. 205; Art. 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145: The updated text of the registration tax provision applies retroactively to pending tax proceedings, mandating the assessment of acts based solely on their intrinsic nature and legal effects without recourse to extratextual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
onunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26683/2019 del ruolo generale, proposto DA S ORGENIA S OLAR S.R.L. (codice fiscale 04794420960), con sede in Milano, alla Via A. Algardi, n. 4., in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, dr. Giovanni Chiura rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti Andrea Silvestri (codice fiscale SLV NDR 68P11 H501 N) e Matteo Fanni (codice fiscale FNN MTT 76E09 B354 K). - RICORRENTE – CONTRO l’ A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex ART .20 D .P.R.26 APRILE 1986, N .131 lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587). - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 513/22/2019, depositata il 4 febbraio 2019.
U DITA la relazione svolta dal Consigliere Ugo Candia all’udienza camerale del 26 novembre 2024. F ATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, riqualificando, ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come cessione di ramo d’azienda quattro atti, posti in essere tra il 1° dicembre 2011 ed il 21 maggio 2013, rispettivamente di costituzione di società (PVP1 S.R.L.) da parte della ricorrente, di due aumenti del relativo capitale e di cessione dell’intera partecipazione sociale in detta società alla Ecoenergy PV Italy 2 S.p.A., così recuperando a tassazione la relativa imposta proporzionale in luogo di quella fissa versata dalla società.
2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia riteneva, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che dette operazioni negoziali dovessero essere interpretate nel loro complesso e non in modo atomistico e parcellizzato in relazione all’effetto giuridico finale realizzato e che non potesse ricevere applicazione la nuova versione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale risultante dalla novella di cui all’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (a mente della quale «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»), in quanto avente carattere innovativo ed efficacia non retroattiva.
3. Sorgenia S.R.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, con atto notificato il 4 settembre 2019, articolando tre motivi di impugnazione, successivamente depositando in data 14 novembre 2024 memoria ex art. 380-bis.1., c.p.c.
4. L’Agenzia delle Entrate notificava in data 14 ottobre 2019 controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione la società ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3., c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 87, lett. a), n.
1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostenendo che il Giudice territoriale avesse erroneamente escluso la natura interpretativa autentica delle menzionate nuove disposizioni che avevano novellato al precedente versione dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986.
2. Il motivo di ricorso va accolto.
3. È stato più volte chiarito e ribadito che, alla luce delle previsioni dell’art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli interventi del Giudice delle leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158 e Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), l’oramai consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che «[…] l'imposta colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che «l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi» (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1° aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34901)» (cfr. Cass., Sez. T, 12 agosto 2024, n. 22666; nello stesso senso, Cass.
Sez. T, 21 febbraio 2024, nn. 4607 e 4650);
4. In sintesi e riportandosi ai contenuti di tali pronunce, è stato precisato che: -«l'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: «L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»; -la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali; - con la pronuncia del 16 marzo 2021 n. 39 la Corte Costituzionale ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dichiarandola manifestamente infondata con specifico riguardo all’efficacia retroattiva della disposizione interpretativa, considerando il suddetto intervento normativo aver assunto un carattere di sistema e giustificato sul piano della ragionevolezza anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei «motivi imperativi di interesse generale» desumibili dall'art. 6 della Convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della Pubblica Amministrazione e non viceversa (vedasi anche:
Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065); - il giudice eurounitario ha dichiarato la manifesta irricevibilità del rinvio pregiudiziale del giudice di legittimità alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla questione «se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni - con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea» (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022 n. 10283); e ciò, ritenendo la Corte di giustizia europea che, «non avendo il giudice del rinvio esposto in modo sufficiente sotto quale profilo l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva e dell’articolo 19 della direttiva IVA sia rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del TUR, la Corte non può valutare in quale misura una risposta alla questione sollevata sia necessaria per consentire a tale giudice di decidere» (Corte Giust., 21 dicembre 2022, causa C-250/2022, Fallimento Villa di Campo S.r.l. contro Agenzia delle Entrate)» (così, Cass.
Sez. T, 6 marzo 2024, n. 6094);
5. Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo applicabile l’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti.
6. Discende da quanto precede che la sentenza impugnata si è rivelata in sopravvenuto contrasto con i principi sopra indicati, interpretando le operazioni negoziali in rassegna nella loro sostanziale unitarietà, negando l’applicabilità retroattiva dell’art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell’art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e quindi l’insuscettibilità di applicare l'imposta sulla base di elementi extratestuali dall’atto tassato desunti da altri atti ad esso collegati.
7. Le ragioni che precedono assorbono l’esame dei restanti due motivi, concernenti la nullità della sentenza per motivazione apparente ed il regime delle spese processuali.
8. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa va anche decisa nel merito, accogliendo l’originario ricorso proposto dalla contribuente ed annullando l’avviso di liquidazione impugnato.
9. I sopravvenuti interventi del Legislatore e del Giudice delle leggi, su cui si è basata la presente decisione, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, d