Cassation court dismisses appeal due to withdrawal and confirmed settlement under tax dispute law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished following the plaintiffs' withdrawal and the tax agency's confirmation of a simplified settlement. Although the plaintiffs initially filed a cassation appeal against the regional commission's decision, they subsequently renounced the proceedings by submitting a request for an expedited settlement and paying the owed amounts. The court ruled that these actions legally terminated the litigation, leaving the advanced litigation costs to the parties who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 2 legge n. 130/2022; Art. 5 comma 5 legge n. 130/2022: A tax dispute is extinguished when the claimant withdraws the appeal and the tax authority confirms the regularity of the expedited settlement, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14001/2022 R.G. proposto da: LUNETTA MASSIMO, LUNETTA MARIA TERESA, elettivamente domiciliati in CALTANISSETTA VIA SARDEGNA,17, presso lo studio dell’avvocato MILANO PIETRO (MLNPTR51S22I169H) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSI ROSARIO LIVIO (LSSRRL73B19B429P) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROV DI CALTANISSETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZ.DIST.
CALTANISSETTA n. 10372/2021 depositata il 22/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Fatti di causa 1. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. dist.Caltanissetta ( hinc: CTR) , con sentenza n. 10372/2021 depositata in data 22/11/2021, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, dichiarando legittimo l’avviso di accertamento impugnato dai sig. Lunetta Massimo, Lunetta Maria Teresa e Iolanda Quattrocchi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta.
2. Contro la sentenza della CTR hanno proposto ricorso in cassazione, con quattro motivi, i sig. Massimo Lunetta, Maria Teresa Lunetta e Iolanda Quattrocchi.
3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
4. In data 11/01/2023 i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, dando atto di aver presentato, in data 20/12/2022, istanza di definizione agevolata ex art. 5, comma 2, legge n. 130 del 2022, corredata della quietanza di pagamento degli importi dovuti.
5. L’Agenzia delle Entrate, con memoria depositata in data 20/11/2024, ha dichiarato che: «Parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso in virtù di definizione agevolata della lite. In effetti, con nota depositata ex art. 372 cpc, l’Agenzia ha confermato la regolarità dell’avvenuta definizione della lite. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 130/2022 «In ogni caso le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Ragioni della decisione 1. Nel caso in esame sussistono i requisiti di legge, per procedere alla dichiarazione di estinzione del presente procedimento, considerata sia la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, che la conferma della regolare definizione agevolata della lite da parte dell’Agenzia delle Entrate.
2. Come richiesto dalla controricorrente le spese restano a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. …
P.Q.M.
Dichiara