Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3836/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; filing tax payment plan declarations extinguished the pending litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3836/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the litigation extinguished after the taxpayer filed tax payment plan declarations for the disputed years. The appellant had previously appealed tax assessments totaling over €700,000 before the Regional Tax Commission. By submitting these new declarations, the taxpayer implicitly renounced the pending lawsuit, thereby terminating the case without a substantive ruling on the tax merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. 22/10/2016, n. 193; Art. 1, comma 197, legge 29/12/2022, n. 197: Filing a tax payment plan declaration constitutes an unequivocal renunciation of pending litigation, resulting in the automatic extinction of the judicial proceeding.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax payment plan litigation extinction implicit renunciation tax appeal judicial procedure termination contenzioso tributario onere della prova del contribuente lite in materia di tariffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. 22/10/2016, n. 193
La società ricorrente, successivamente, ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22/10/2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n.
Art. 1, comma 197, legge 29/12/2022, n. 197
Successivamente al rinvio a nuovo ruolo ad opera dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte, deliberata in data 25/05/2021, il contribuente ha depositato, in data 2 4 /03/2023, istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29/12/2022, n. 197, sino alla data del 10/07/2023.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 07/12/2017, n. 29394
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5791/2015 R.G. proposto da: NORDTUBI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato VIANELLO LUCA (VNLLCU62P02H501E) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LANDI TOMMASO (LNDTMS77H25C933M), MONTORFANO SIMONA (MNTSMN57E70D416D) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA della LOMBARDIA n.6130/2014 depositata i l 25/11/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (hinc: CTR), con la sentenza n. 6130/2014 depositata in data 25/11/2014, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso proposto da Nordtubi s.r.l. contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, per un importo complessivo di Euro 703.685.

2. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi.

3. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

4. La società ricorrente, successivamente, ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22/10/2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 01/12/2016, n. 225, relativa alle annualità 2005 e 2006, corredata dalla comunicazione dell’agente della riscossione per l’importo pari a complessivi Euro 362.504,28 e da documentazione inerente ai pagamenti eseguiti.

5. Successivamente al rinvio a nuovo ruolo ad opera dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte, deliberata in data 25/05/2021, il contribuente ha depositato, in data 2 4 /03/2023, istanza di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29/12/2022, n. 197, sino alla data del 10/07/2023.

6. Con ordinanza interlocutoria, n. 16253/2023,pubblicata in data 08/06/2023, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

7. La parte ricorrente, con istanza depositata in data 26/09/2023, ha depositato tre istanze di definizione agevolata ex legge n. 197 del 2022,per l’importo complessivo di Euro 434.615 corredat e da copia quietanza di due F24 per il medesimo importo , in relazione alle annualità 2007, 2008 e 2009. … Considerato che:

1. Risulta agli atti l’adesione della parte ricorrente a due diverse adesioni agevolate (d.l. n. 193 del 2016 e legge n. 197 del 2022), accompagnate dalla documentazione dei pagamenti eseguiti.

2. Questa Corte ha precisato che i n tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016), poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzionedel giudizio (Cass., 07/12/2017, n. 29394).

3. Con riferimento alle tre istanze di adesione agevolata ex legge n. 197 del 2022 non si pongono particolari questioni ermeneutiche in ordine alla declaratoria di estinzione, stante la coincidenza degli importi indicati delle domande con gli F24 quietanzati prodotti dalla parte ricorrente.

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere, quindi, dichiarata l’estinzione del giudizio, restando le spese a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. …