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Decreto — n. 3815/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a civil decree omitting attorney fees for state-appointed counsel under Art. 93 CPC.

Numero d'incarto Decreto — n. 3815/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a decree declaring a civil case extinguished, which had failed to allocate attorney fees to state-appointed counsel. The lower court omitted this allocation despite the opposing party's specific request and the statutory requirement under Article 93 of the Civil Procedure Code. The Court applied the procedure for correcting material errors to rectify this oversight and ensure proper fee distribution.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 93, c.p.c.: The procedure for correcting material errors applies to decrees declaring a case extinguished when they omit the mandatory allocation of attorney fees to state-appointed counsel, thereby requiring the insertion of the necessary provision.

Parole chiave

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material error correction extinguished proceedings attorney fees allocation state-appointed counsel Civil Procedure Code ritiro dell'atto procedurale revoca del gratuito patrocinio condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
Art. 93 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un. 7.7.2010 n.16037
Cass., Sez. Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200
7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese.
decreto del Presidente titolare in data 8 febbraio 2024
decreto del Presidente titolare in data 8 febbraio 2024 e decreto di correzione dell’errore materiale nel procedimento n.
decreto di correzione dell'errore materiale nel procedimento n. 4228/2024
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Testo completo

uente DECRETO di correzione di errore materiale sul ricorso iscritto al n.30739/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro RUGGIERO ARMANDO, con gli a vvocat i D'ACIERNO CARMELA (DCRCML60T50F506M) e MOSCARIELLO SERGIO (MSCSRG56S20F546O) che lo rappresentano e difendno -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA- SEZ.DIST.SALERNO n.2310/2019 depositata il 14/03/2019 . letta l’istanza proposta dai difensor i del controricorrent e , con la quale si segnala l’errore materiale contenuto nel decreto n. 29425/2024, pubblicato il 14/11/ 2024, con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio iscritto al n.r.g. 30739/2019 R.G. ai sensi dell’art.380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.; considerata la delega già conferita al sottoscritto consigliere, comprensiva, secondo prassi e precedenti sezionali, anche del potere di provvedere alla eventuale correzione di errori materiali dai quali risultino affetti i decreti emanati ai sensi della norma citata (cfr. decreto del Presidente titolare in data 8 febbraio 2024 e decreto di correzione dell’errore materiale nel procedimento n. 4228/2024 racc. gen.); rilevato che nel decreto di estinzione n.29425/2024, nel condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, si è omesso di provvedere a norma dell’art.93 cod. proc. civ. e cioè di liquidare le stesse a favore dei procuratori costituiti ed antistatari, malgrado la specifica istanza formulata in calce al controricorso; rilevato che, in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errori materiali (v.

Cass., Sez. Un. 7.7.2010 n.16037; Cass., Sez. U., 5.11.2021 n.32200); ritenuto che, pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopra indicato e che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dispone la correzione del decreto n.29425/2024, p ubblicato il 14/11/2024, di estinzione, ai sensi dell’art. 38 - bis, secondo comma, cod. proc. civ., del giudizio iscritto al n.r.g. 30739/2019, inserendo nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alle parole “agli accessori di legge” le seguenti parole: “da distrarsi in favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari” e manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso, in Roma,