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Decreto — n. 3811/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3811/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision on the court's proposal within the statutory 40-day period. The respondent, Mauro Calafiore, did not appear to contest the tax agency's decree, while the State Attorney represented the appellant. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to request a decision on the court's proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit court proposal response procedural extinction renunciation of appeal spese di difesa mancato anticipo delle spese carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.7953/2022depositata il 26/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.7953/2022depositata il 26/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7670/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro CALAFIORE MAURO -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.7953/2022depositata il 26/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il