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Decreto — n. 3810/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 3810/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the administrative order extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by the General State Attorney, challenged a decision by the Sicilian Regional Administrative Court, while the tax agency argued the appeal was abandoned. The court ruled that the silence of the appellant after the deadline constituted a formal renunciation of the right to appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days of notification constitutes a formal renunciation, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal 40 day deadline formal renunciation extinction of proceedings administrative litigation silence as waiver tax agency appeal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.8123/2022depositata il 30/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.8123/2022depositata il 30/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto chenon deve provvedersi sulle spese processuali, essendo rimasta intimata controparte;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7393/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro LIA MARIA CANNAVÀ -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA - SEZ.DIST.SIRACUSA n.8123/2022depositata il 30/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto chenon deve provvedersi sulle spese processuali, essendo rimasta intimata controparte;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il