Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the taxpayer failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of conclusion. The Revenue Agency, represented by the General State Attorney, sought to have the proceedings declared closed against the taxpayer and the opposing real estate investment company. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to continue the litigation, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the taxpayer to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: The failure of a party to request a decision within the forty-day period following the proposal of conclusion of proceedings results in the waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23873/2023 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTESANTO 68, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA MASSIMO (LTZMSM52P30F839W) rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLUCCI VITTORIO (PLCVTR67D23A944N) -controricorrente- nonchè contro MUSOLESI GIULIANA, PAOLUCCI VITTORIO -intimati- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA n.541/2023depositata il 02/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l