Cassation court allows VAT deduction appeal by remitting case to verify work progress documents against generic invoices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a lower court that denied VAT deductions due to generic invoices. The taxpayer argued that supporting documents, specifically a work progress report and contract details, proved the costs were for business renovation rather than a sale. The court ruled that while invoices must be specific, the tax authority must also consider complementary evidence provided by the taxpayer to verify the actual nature of the expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3) and n. 5) of the Code of Civil Procedure; In VAT disputes, irregular invoices do not automatically preclude deduction if supported by complementary documents proving the expense's connection to business activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15142/2016 R.G. proposto da MARINOIAQUINTO S.R.L. IN FALLIMENTO, in persona del legale rap- presentantep.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Pierri ( av- vangelopierri@pec.ordineforense.salerno.it) domiciliat a presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro Oggetto:IVA – costi - ine- renza AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 costituita in giudizio ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370comma 1 cod. proc. civ. ;
–controricorrente – avversola sentenza n. 11642 / 4 / 20 1 5 della Commissione Tributaria Regionale del la Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 18.12.2015,non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 dicembre 2024dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: LaCommissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sa- lernon. 1324 / 1 8 /201 4 con la quale era stat o accolt o i l ricors o intro- duttivoproposto dalla società MARINO IAQUINTO S.r.l. in fallimento avverso due avvisi di accertamento per IVA relativ i alle annualità 2007e 2008.
Insentenza si legge che la controversia s’incentrava sulla detraibilità omeno ai fini dell’IVA relativa gli anni 2007 e 2008 dei costi concer- nenti la ristrutturazione edilizia del fabbricato in Castellabate (SA) destinatoallo svolgimento dell’attività di “ricettività turistica’’ dalla contribuente,dichiarata fallita nel novembre deli 2011. Con gli avvisi diaccertamento impugnati l’Agenzia appellante disconosceva la de- traibilitàdell’imposta armonizzata per 11 fatture per il 2007 e per 7 fattureper il 2008 sul rilievo della loro non inerenza all’attività d’im- presa dell’appellata in ragione d i avvenute compravendite e pro- messedi vendita per parte del fabbricato in ristrutturazione e dell’in- determinatezza delcontenuto delle fatture.
Disattesala questione preliminare di inammissibilità del ricorso in- troduttivo, nel merito il giudice d’appello riformava la decisione di primogrado accertando sia la destinazione di gran parte del fabbri- catonon all’esercizio dell’attività ricettiva come indicato dalla contri- buentebensì alla vendita verso terzi o comunque la sua promess a in vendita, sia la genericità delle fatture riportanti i costi, illegittima- mentedetratti. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contri- buente, affidato a due motiv i , che illustra con memoria ai sensi dell’art.380bis.1 cod. proc. civ. , mentre l’Agenzia si è costituita in giudizioai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discus- sioneex art.370 comma 1 cod. proc. civ. .
Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.19, comma 1, d.P.R. n.633/72, dell’art.21, comma 2, lett. g.)d.P.R. 633/72 nonché dell’art.2697 cod. civ. da parte della sen- tenza per aver illegittimamente negato in toto il diritto alla detra- zionedi IVA per genericità delle fatture afferenti all’operazione con- testata,vertendosi in un caso di operazione almeno in parte inerente estrumentale all’impresa. 2.Con il secondo motivo, in rapporto a ll’art. 360, comma 1, n. 5 ), cod.proc. civ., viene dedott o l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, consistente nel la messa adisposizione ad opera del Fallimento e in favore dell’Ufficio del do- cumentodenominato “stato di avanzamento lavori n.20 bis” che ha ad oggetto la descrizione e la quantificazione delle opere eseguite sugliappartamenti del piano quarto mansardato, nonché di ulteriore documentazione (22 s.a.l., contratto di appalto, elaborati grafici, planimetrie, atti autorizzativi), che consentirebbe di detrarre l’IVA paventatacome non inerente da quella sicuramente inerente l’atti- vitàdi impresa. 3.I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente esono fondati. 3.1.Va rammentato che, i n tema di IVA, sebbene l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti prescritti dall'art. 21 deld.P.R. n. 633 del 1972, faccia venir meno la presunzione di veri- dicità di quanto rappresentato nella stessa, ai fini della verifica del dirittoalla detrazione del relativo costo l'Amministrazione finanziaria deve tenere conto anche di eventuali altri documenti, messaggi o informazioni complementari fornite dal soggetto passivo (Cass.
Sez.5, sentenza n. 22940 del 26/09/2018). Infatti, le fatture per prestazioni di servizi devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall'art. 226, punti6 e 7, della direttiva 2006/112/CE . P eraltro, l'Amministrazione finanziariadeve tenere conto anche delle informazioni complemen- tari eventualmente fornite dal soggetto passivo d'imposta, come si evincedall'art. 219 della detta direttiva, che assimila alle fatture tutti i documenti o messaggi che modificano o fanno specifico e inequi- voco riferimento ad esse (Cass.
Sez. 5, sentenza n. 29290del 14/11/2018; conforme, Cass. Sez. 5, ordinanza n. 18208del 24/06/2021). 3.2. Nel caso di specie la ricorrente afferma che dalla documenta- zionedi supporto prodotta in atti e richiamata nel secondo motivo percompiuta specificità il giudice ben poteva verificare l’inerenza del costocon riferimento ai lavori eseguiti, valutando quanto emergeva dallo stato di avanzamento dei lavori , potendo anche scorporare parte delle spese sostenute in relazione a ll’avvenuta alienazione a terzidi parte del fabbricato in ristrutturazione per alcune unità im- mobiliari.
Delprofilo la sentenza impugnata non ha tenuto conto e, i n applica- zione del canone giurisprudenziale sopra richiamato, il giudice del rinviovaluterà tale documentazione per verificare se sia superabile la parziale genericità delle fatture relative alle prestazioni in conte- stazione ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta armonizzata. 4.La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Cam- pania, sez. staccata di Salerno , in diversa composizione, per ulte- rioreesame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia di secondo grado d