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Ordinanza — n. 3750/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal judgment for lack of concrete cost determination in intra-group consulting contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3750/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's appeal judgment, which had upheld the tax authority's rejection of deductible costs. The taxpayers argued that fixed-rate consulting contracts between group companies proved the services' existence, while the tax authority contended that generic invoices lacked the required certainty and effectiveness for deduction. The court ruled that a formal contract percentage is insufficient without a factual assessment of specific operations performed, necessitating a new trial to verify the concrete realization of services.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.: A fixed percentage cost allocation in intra-group contracts is insufficient for tax deduction without a concrete judicial assessment of the specific services actually rendered.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax deduction costs intra-group consulting fixed percentage contract certainty requirement tax appeal cassation factual assessment deductibility criteria tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909cod.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
3.Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n.3), cod.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
3.Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n.3), cod.
art. 2697 cod. civ
civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.109 del TUIR in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 5, n. 22940/2018
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3113 /201 8 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro F.C.S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., SATA S.P.A., inpersona del legale rappresentante p.t. , anche quale incorporante laSATA SUD S.P.A. , rappresentat e e difes e dall’Avv. Ruggiero Mollo Oggetto:Deducibilitàcosti –forfettizzazionein con- trattoquadro – inerenza – determinatezzaconcreta (avv.ruggieromollo@pec.avvocaticassino.it) ed elettivamente domi- ciliate presso lo studio dell’avv.

Lorenzo Sciubba Roma in via Dei Gracchi118; –controricorrente – avversola sentenza n. 5 74 / 1 / 20 1 7 della Commissione Tributaria Re- gionaledel Molise depositata il 1 0 . 10 .20 1 7 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 dicembre 2024dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: La Commissione Tributaria Regionale del Molise rigettava l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missioneTributaria Provinciale di Isernia n. 2 25 / 1 /201 3 con la quale eranostati riuniti e accolt i i ricors i introduttivi proposti dalle società SATAS.p.a. e F.C.

S.r.l. avverso altrettanti avvis i di accertamento notificatialle contribuent i per II.DD. e IVA relativamente all’ ann o di imposta2007. In particolare, in sentenza si legge che le Società SATA s.p.a., in qualitàdi incorporante della SATA SUD s.p.a., e la Società control- lante F.C. s.r.l. (capogruppo) impugnavano innanzi alla Commis- sioneTributaria Provinciale di Isernia l'avviso unico di accertamento n.TR408T200574/2012 e da sola la società SATA s.p.a. impugnava l'avvisodi accertamento n. TR406T200579/2012, entrambi emessi dall’Agenziadelle Entrate per IRES ed IVA.

Leriprese fiscali conseguivano ad un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza,ed erano determinate dall’aver la SATA indebitamente de- dottocosti, e di converso la F.C. indebitamente imputato ricavi non conseguiti, per consulenze mirate effettuate dalla società control- lante/capogruppo F.C. come da contratto sottoscritto in data 5/07/2007.I costi erano stati contrattualmente forfettizzati nella mi- sura de ll’ 1,75% mensile dell'imponibile delle vendite e non sareb- berostati deducibili secondo l’Agenzia, non essendone stata riscon- tratala congruità, inerenza e certezza.

L e fatture relative ai servizi resi dalla controllante F.C. contenevano solo una generica descri- zionedell'operazione con conseguente carenza dei requisiti della cer- tezza ed effettività per poter dedurre i costi e conseguentemente operarela detrazione dell'IVA. Il giudice d’ appello rigetta va l’impugnazione dell’Agenzia e confer- mavanel merito l a sentenza resa dal giudice di prime cure poiché: a)riteneva che le contribuenti avessero dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di consulenza ;

b) accerta va l’indisponibilità della SATASUD s.p.a. di risorse umane qualificate necessarie per l'esecu- zionedell'attività oggetto di tali prestazioni ;

c) accertava che non vi era alcuna in congruità n ella spesa sostenuta . La sentenza infine menzionavaanche precedenti di merito risoltisi in senso favorevole allecontribuenti in relazione ad antecedenti annualità. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidatoa tre motiv i cui replicano le contribuenti con controricorso cheillustrano con memoria ai sensi dell’ art.3 8 0 bis.1 cod. proc. civ. . Consideratoche: 1.Preliminarmente va scrutinata e disattesa l’eccezione di giudicato esternosollevata nella memoria illustrativa, in quanto le sentenze ivi richiamatesono pacificamente relative a d anni di imposta e a d avvisi diaccertamento diversi da quelli oggetto del processo e, al di là del fattoche il contratto del 5/07/2007 appare essere un elemento co- mune,non vengono neppure allegati con precisione gli elementi fat- tualie giuridici che determinerebbero i presupposti per un eventuale effettodi giudicato con riferimento alla pres ente controversia. 1.1.Sempre in via preliminare va dato atto delle eccezioni di inam- missibilitàsollevate nel controricorso.

Al proposito il Collegio osserva cheil ricorso è innanzitutto autosufficiente, in quanto contiene una adeguatasintesi del fatto, delle prospettazioni delle parti, degli snodi processualiprincipali.1.2.Il ricorso è inoltre procedibile a differenza di quanto eccepito da ultimonella memoria illustrativa in quanto ai fini dell’art.369, commi 2e 3, cod. proc. civ., con riferimento ai documenti e atti processuali acorredo. 1.3. Infine, l’eccezione di preclusione per doppia conforme ex art.348ter cod. proc. civ. va scrutinata unitamente alle singole cen- sure. 2.Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che non è possibile dare corso alla richiesta avanzata dall’Agenzia di riunione dei due ricorsiafferenti alle annualità comprese tra il 2003 e il 2006 iscritti air.g.

Cassazione nn. 1200/2015 e 9155/2015, in quanto già decisi conle ordinanze della Corte n. 23698/2018 e n. 29392/2021. 3.Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.109 del TUIR in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. , peraver errato l a CTR del Molise con la sentenza impugnata a rite- nerededucibili i costi riferiti a spese di consulenza regolati da scrit- tureprivate sulla base della sola esibizione dei contratti e delle fat- tureriportanti in modo generico i servizi resi. 4.Il motivo è fondato , nei termini che seguono . 4.1.

Va premesso che in tema di imposte sui redditi delle società (cfr.Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022), la deducibi- litàdi costi ed oneri richied e l’inerenza all'attività di impresa, da in- tendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attivitàimprenditoriale. Sono così esclusi quelli che si collocano inuna sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazionein termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondovalutazione qualitativa e non quantitativa. La relativa prova, incaso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale attodi impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non airicavi in sé. 4.2.Il Collegio osserva che l a sentenza impugnata non ha libera to la contribuentedall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti perla deduzione delle componenti negative di reddito in contesta- zioneai fini dell’art.109 TUIR .

Al contrario , la decisione ha ritenuto che tali presupposti fossero stati adeguatamente dimostrati, avuto riguardo al fatto che erano «relativi ad un servizio reso in favore dellaSata Sud s.p.a. in virtù di contratti di consulenza direzionale e commercialeregolarmente stip ulati e sottoscritti», che quest'ultima «nondisponeva di qualificato personale a livello dirigenziale idoneo asvolgere tutte le funzioni delegate svolte dalla casa madre FC srl» eche «non può ravvisarsi alcuna incongruità attinente la percentuale dell’1,75% quale corrispettivo del servizio di consulenza prestato» (cfr.pp.5 e 6, sentenza impugnata) .

Inoltre,in sentenza si afferma che « nella fattispecie l'Ufficio non ha mai contestato alla società appellata la insussistenza delle presta- zionide quibus , anzi, ne riconosceva la liceità e validità, contestando semplicementela congruità del costo delle stesse rimanendo di fatto nondimostrato il costo effettivo delle prestazioni ricevute sostenuto dallasocietà contribuente » (v. p.6 , ibidem ) .

5. Ciò premesso , ai fini della corretta sussunzione della fattispecie concretanelle previsioni di legge oggetto del motivo, tenuto conto che i costi sono stati forfetizzati nel contratto del 5/07/2007 nella misura de ll’ 1,75% mensile dell'imponibile delle vendite effettive, nellasentenza manca u na valutazione della determinatezza dei costi inrelazione a lle effettive vendite cui il servizio forfettizzato accede. 5.1. La determinatezza, nella presente fattispecie, è cosa diversa dalla dimostrazione della regolarità del contratto quadro e anche dell’esistenzadelle prestazioni, e va intesa quale dimostrazione della effettivae concreta erogazione del servizio di consulenza che l’Agen- zia contesta per genericità delle fatture.

Nonostante la genericità dellafattura, una prova della corrispondenza del servizio con le pre- stazionisottostanti è possibile aliunde e può essere data in giudizio dal contribuente ( ragionando da Cass. Sez. 5, sentenza n. 22940 del26/09/2018). L 'Amministrazione finanziaria deve infatti , al di là dellafattura, tenere conto anche di eventuali altri documenti, mes- saggio informazioni complementari fornite dal soggetto passivo. 5.2.Un accertamento da parte del giudice del merito con riferimento al profilo è essenziale nella presente fattispecie secondo il Collegio .

Nonpuò bastare a i fini della deduzione del costo nella fattispecie, in cuiil servizio è reso tra società dello stesso gruppo, una mera indi- cazioneformale della misura fissa percentuale dei costi contenuta in uncontratto quadro valido per una pluralità di annualità, né la mera presenzadi contratti di consulenza sottoscritti o l’assenza di perso- nale qualificato pres so la Sata Sud s.p.a. , poiché non è contestata l’esistenzadelle prestazioni de quibus . Laprova che dev’essere fornita in concreto è quella della determi- natezza dei costi in relazione a lle specifiche operazioni effettiva- mente realizzate cui il servizio accede per il periodo di imposta di riferimento.Il giudice del rinvio terrà conto di ciò compiendo un ac- certamento fattuale sulla base degli elementi istruttori raccolti nel processo. 5.Con il secondo motivo , in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909cod. c iv ., per aver la Commissione regionale ritenuto illegittimi gliatti impositivi in virtù dell'efficacia rappresentata da diversi pre- cedentigiurisprudenziali di merito con i quali l'operato dell’Ufficio è giàstato dichiarato illegittimo per gli anni di imposta 1999 e dal 2003 al2006. 6.Il motivo è inammissibile in quanto il riferimento contenuto nella sentenzadi appello ad altr e decisioni di merito afferenti altri atti im- positiviemessi dall’Agenzia per periodi di imposta antecedenti e im- pugnati dalla SATA SUD S.p.a.

è un ’ argomentazione che il giudice espone ad abundantiam dopo aver espresso le rationes decidendi oggettodel primo motivo, senza attribuire alla circostanza dei pre- cedentiil valore di una ulteriore, autonoma, ragione decisoria. 7.La terza censura, articolata in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. e che prospetta l’omesso esame di un punto deci- sivodella controversia circa l’effettivit à delle prestazioni relative ai servizi di consulenza resi, oltre che la loro inerenza e congruità è assorbitadall’accoglimento del primo motivo, dal momento che sulla questioneè necessario un nuovo vaglio da parte del giudice del rin- vio.

8. In accoglimento del primo motivo, inammissibile il secondo, as- sorbito il terzo, l a sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’ef- fetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Molise , in diversa composizione, per ulteriore esame in relazioneal profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il primo