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Ordinanza — n. 3747/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows VAT deduction appeal, ruling lower court failed to concretely verify cost nexus to business activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3747/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying VAT deductions for construction costs. While the lower court accepted the company's argument that building was in its bylaws, the Court found this insufficient because it lacked a concrete factual assessment of whether the specific costs were actually incurred for business production. Consequently, the decision was overturned for false application of the burden of proof and violation of civil code principles, remanding the case for a new examination of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 19 comma 1 DPR 633/72; Art. 2697 c.c.: Costs are deductible only if concretely linked to business activity, requiring the taxpayer to prove the specific facts and destination of expenses, not merely their statutory compatibility.

Parole chiave

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VAT deduction business nexus burden of proof tax administration construction costs false application remand for retrial costi di fabbricazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
Consideratoche: 1.Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360,comma 1, n.
Art. 19 comma 1 DPR 633/72
civ., la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, del d.
Art. 2697 cod. civ.
633/72, nonché dell'art. 2697 cod.civ.
art. 2697 cod.civ
633/72, nonché dell'art. 2697 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022),la deducibilità di costi ed oneri, come pure la detraibi- lità della relativa IVA (v.
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14858 del 07/06/2018
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018
Cass. Ordinanza n. 39684/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27666 /201 8 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via Dei Portoghesi, n. 12 ; –ricorrente – contro M.B.CENTRO PRODUZIONE S.R.L ., in persona del legale rappresen- tantep.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. Nicola L. de Renzis Son- nino ( pec: nicolaleone.derenzissonnino@firenze.pecavvocati.it ) e dall’Avv. Laura Castaldi (pec: laura.castaldi@pec.iurafirenze.it ), Oggetto:IVA – costi - ine- renza–compatibilità pre- stazionecon attività statu- taria– falsa applicazione elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’Avv.

Roberto Luca Lo- buonoTajani sito in Roma Via Fabio Massimo, n. 107; –controricorrente – avversola sentenza n. 357 / 2 / 20 1 8 della Commissione Tributaria Re- gionaledella Toscana depositata il 1 9 . 2 .20 1 8 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 dicembre 2024dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: La Commissione Tributaria Regionale del la Toscana rigettava l’ap- pello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca n. 2 05 / 3 /201 5 con la qualeera stat o accolt o il ricorso introduttivo proposto da MB Centro produzioneS.r.l. contro l’avviso di accertamento IVA che aveva ne- gatola detrazione dell’imposta per il periodo di imposta 2010 .

Laripresa, si legge nella sentenza impugnata, riguardava i costi re- lativiad un’operazione di costruzione di un fabbricato ad uso artigia- nale in Camaiore (LU) che , a seguito di una verifica da parte dell’Agenzia, era no stat i considerat i non inerent i all’attività di im- presaesercitata d a lla contribuente . P ertanto , era stata disconosciuta ladetrazione dell’IVA esposta nelle fatture relative ai lavori . Si legge anche che la sentenza di primo grado accoglieva il ricorso introduttivo in quanto lo statuto della società e l’attività d’impresa esercitataricomprendevano la costruzione di immobili e ciò rendeva legittimala detrazione dell’imposta.

Il giudice d’appello p reliminarmente rilevava che, come affermato dalla pronunzia di primo grado, l'attività di costruzione di immobili erapacificamente prevista nello statuto societario e non poteva che esseregiudicata parte dell'attività di impresa .Ritenevainoltre priva di pregio la contestazione dell’Agenzia secondo la quale l’unica attività svolta dalla società nel periodo di imposta fossequella relativa alla costruzione del capannone. La mancanza di altreattività e la produzione di una perdita dovuta alla mancata ven- dita del bene non potevano giustificare il rifiuto di procedere alla detrazionedell'IVA.

Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidatoad un unico motiv o cui replica l a contribuent e con controri- corsoche illustra con memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ. . Consideratoche: 1.Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, del d. P . R . n. 633/72, nonché dell'art. 2697 cod.civ. da parte della sentenza impugnata, che non tiene conto dei presuppostioggettivi prescritti dall ’ art. 19 , comma 1 , cit. ai fini del legittimoesercizio del diritto alla detrazione IVA, i quali costituiscono oggettodi uno specifico onere probatorio a carico del soggetto tito- laredel medesimo diritto che , nel caso in esame , non è stato assolto eanzi il giudice d'appello ha nella sostanza rovesciato in capo all'Am- ministrazione,in violazione dell ’ art. 2697 c od . c iv . 2.Il motivo è fondato .

Innanzitutto, il Collegio osserva ch e non è in terminiil precedente invocato da ultimo dalla società con la memoria illustrativa. Infatti, con l’ordinanza n.39684/2021 resa inter partes la Corte si è pronunciata unicamente su una censura che colpi v a la decisionedi appello per essere stato erroneamente ritenuto dal giu- dice che l’assenza di operazioni attive non escludesse l’esercizio di attività imprenditoriale, con riguardo all’edificazione del fabbricato destinatoalla vendita a terzi, e non impedisse la detraibilità dei costi inerenti.A differenza di quel caso, nel presente ricorso l’Agenzia con- testal’inerenza dei costi e deduce che è stato falsamente applicato dalgiudice il canone di riparto dell’onere della prova a riguardo. 2.1.Al proposito la Corte rammenta che in tema di imposte sui red- diti delle società (cfr.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022),la deducibilità di costi ed oneri, come pure la detraibi- lità della relativa IVA (v. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14858 del 07/06/2018;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018), ri- chiedonol’inerenza all'attività di impresa, da intendersi come neces- sità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprendito- riale.Sono così esclusi quelli che si collocano in una sfera estranea adessa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini diutilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativae non quantitativa.

La relativa prova, in caso di contesta- zioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendoegli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenzae la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concretadestinazione alla produzione, quale atto di impresa perché incorrelazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé. 3.Orbene, la motivazione della sentenza non compie uno specifico accertamentocirca l’inerenza dei costi sostenuti in concreto dalla so- cietàper i lavori. La circostanza è stata contestata dall’Amministra- zionesin dall’atto impositivo impugnato e la CTR si limita a fare ri- ferimentoalla compatibilità dei lavori edilizi cui i costi si riferiscono con lo statuto societario, ossia resta sul piano della valutazione astratta senza cala rsi in un accertamento concreto rispettoso del contenutoprobatorio di cui al principio di diritto che precede .

Ai fini dellacorretta applicazione delle previsioni di legge oggetto del mo- tivo è necessario accertare l'esistenza e la natura del costo, i con- nessi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produ- zione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa. La decisione impugnata si colloca pertanto al di fuori dei canoni giurisprudenziali richiamati e si risolve in una falsa applica- zionedell'art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, e in una violazione dell'art.2697 cod. civ. 4.La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della To- scana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione a l profiloe per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia di