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Ordinanza Interlocutoria — n. 3744/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation case remanded for new role due to failure to notify the provincial tax office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3744/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new procedural role because the Recurrent Agency failed to notify the Provincial Tax Office. Although the Recurrent Agency listed the Provincial Office on the cover page and in the judgment header, the Court found this insufficient for formal notification. Consequently, the appeal was declared inadmissible until proper service was effected.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 1, comma 540, legge 24/12/2012, n. 228: A cassation appeal is inadmissible if the required party is not formally notified, even if merely listed on the document cover or judgment header.

Parole chiave

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cassation appeal procedural defect failure to notify tax administration remand for new role formal service inadmissible appeal impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 1, comma 540, legge 24/12/2012, n. 228
3521/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge 24/12/2012, n. 228.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6350/2023 R.G. proposto da: ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - SERVIZIO FRONTESPIZIO DIGITALE -ricorrente- contro ROMANO GIORGIO -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE –DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE -intimato- Avverso la SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglian. 3570/2022 depositata i l 22/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera RAFFAELLA BROGI . Rilevato che:

1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (hinc: CGT), con la sentenza n. 3570/2022 depositata in data 22/12/2022, ha accolto l’appello proposto dal sig. Giorgio Romano contro la sentenza n. 3521/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 1, comma 540, legge 24/12/2012, n. 228.

3. Contro la sentenza della CGT l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.

4. Il contribuente ha resistito con controricorso. … Considerato che:

1. Occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, poiché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha notificato il ricorso in cassazione all’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lecce, sebbene indicata nella prima pagina del ricorso in cassazione e menzionata altresì nell’intestazione della sentenza impugnata nel presente giudizio. …

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Fissa alla parte ricorrente termine di giorni quaranta dalla comunicazione del presente provvedimento per la sua notificazione, unitamente al ricorso in cassazione, all’Agenzia delle Entrate- Direzione P