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Ordinanza — n. 3727/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax payment notice nullified due to failure to notify underlying assessment to bankrupt individual debtor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3727/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a regional commission ruling that nullified a payment notice sent to a bankrupt individual. The authority argued that notifying the underlying tax assessments only to the bankruptcy trustee was sufficient, but the court held that such notices must also reach the bankrupt individual to be legally effective. Consequently, the payment notice was declared null because the prerequisite tax assessments were never served on the debtor, violating procedural requirements for tax collection.

Regesto Legislator

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Art. 26 DPR n. 602/1973; Art. 43, 44 L.F.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In tax litigation, failure to notify underlying assessment notices to a bankrupt individual debtor renders subsequent payment notices null and unenforceable against them.

Parole chiave

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tax payment notice bankrupt individual debtor nullity of procedural act prerequisite tax assessment notification to trustee tax collection procedure right of defense omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 DPR n. 602 del 1973
Art. 43 L.F.
Art. 44 L.F.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
602 del 1973, 43 e 44 L.F., in relazione all’art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2857 del 31.01.2022
Cass. n. 10760 del 22/04/2024
Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007
Cass. n. 9762 del 2014
16412 del 2007; Cass. n. 9762 del 2014; n.
Cass. n. 10528 del 2017
Cass. n. 8295 del 2018
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29416/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione - ADER , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro Fusco Tommaso –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Toscanan. 348/06/2019, depositata il 26.02.2019. Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del20 novembre 2024 . RILEVATO CHE - La C TR dell a Toscana accoglieva l’appello proposto da Fusco Tommasoavverso la sentenza della CTP di Lucca, che aveva rigettato il ricorso propostodal predetto contribuente, già titolare dell’impresa individuale Geco Costruzioni, dichiarato fallito,avverso l’intimazione di pagamento, annullando detta intimazione per manca ta notificazione delle presuppost e cartell e di pagamento , che doveva no essere Oggetto:

Tributi–intimazione di pagamento -contribuente fallito -notifica della cartella di pagamento(atto presupposto)al solo curatorefallimentare notificateanche al fallito, in quanto riguardavano imposte dovute per periodi precedenti alla dichiarazione di fallimento; -l’A DER impugnava la sentenza della CTR co n ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; -il contribuente rimaneva intimato . CONSIDERATO CHE -C on l’unico motiv o d i ricorso , l ’ADER deduce la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 43 e 44 L.F., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato erroneamente la nullità dell’intimazione di pagamento impugnata, sebbene le prodromiche cartelle di pagamento erano statenotificate al curatore fallimentare, essendo state emesse e notificate dopo la dichiarazione del fallimento del contribuente, sicchè, non dove ndo essere notificate anche al contribuente, la loro mancata notifica a quest’ultimo impediva solo che potessero prodursi effetti in via definitiva nei confronti del fallito al quale era comunque riconosciuta la facoltà di impugnare l’atto dal momento in cui ne fosse venuto a conoscenza; -il motivo è infondato; -al riguardo occorre ribadire il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, «In tema di contenzioso tributario, sebbene l'ente impositore od il concessionario non siano obbligati a pena di nullità a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale; ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato in bonis, sicché, in caso di notifica a quest'ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella comeatto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è stato notificato, sia - qualora ne abbia ancora interesse - contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato (perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento) e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo» (Cass. n. 2857 del 31.01.2022, n. 2857;

Cass. n. 10760 del 22/04/2024); - è pacifico che, nel caso in esame, le cartelle di pagamento, sottese alla impugnata intimazione di pagamento, che riguardavano rapporti d’imposta i cui presupposti si erano formati prima della dichiarazione di fallimento, erano state notificate solo al curatore fallimentare; -la mancata notificazione di dette cartelle anche al contribuente fallito ha determina to la nullità dell’intimazione di pagamento successivamentea lui notificata, sulla base del principio secondo cui la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni,destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.

Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativament e anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass.

Sez. Un n. 16412 del 2007; Cass. n. 9762 del 2014; n. 10528 del 2017; n. 8295 del 2018; n. 2857 del 2022 cit.);- il ricorso va, dunque, rigettato e nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità, non essendosi la controparte costituita;

P.Q.M.

La Corte rigetta il