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Ordinanza Interlocutoria — n. 3720/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court due to pending tax debt relief payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 3720/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new role rather than ruling on the merits of the tax appeal. The appellant argued that the Regional Tax Commission erred in declaring the appeal inadmissible due to improper notification and in rejecting the collection agent's late appeal. The court accepted the appellant's subsequent request to join a tax debt relief plan, which established a payment schedule extending to late 2027. Consequently, the court ordered a remand to allow the lower court to proceed with the case after the completion of the agreed payment plan.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022: When a party successfully joins a tax debt relief plan with a defined payment schedule, the court must remand the case to a new role pending the full execution of the plan.

Parole chiave

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tax appeal admissibility notification irregularities debt relief plan remand to new role payment schedule extension arretrati d'imposta pagamento degli arretrati rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE -Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022
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Testo completo

la seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n.30282/2020 R.G. proposto da Auroflex s.r.l., rappresentata e difes a dall’ avvocato Giuseppe Bonanno, giusta procura speciale allegata al ricorso (PEC: avvocatobonanno@pec.studiocbmc.it); –ricorrente – contro Riscossione Sicilia s.p.a., rappresentata e difesa dall’ a vvocat o Loredana Mazzarella, giusta procura speciale allegata al controricorso (PEC: loredana.mazzarella@avvocatitrapani.legalmail.it); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 1796/01/2020, depositata il 21.04.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - C on la sentenza indicata in epigrafe, la C ommissione tributaria regionale della Siciliadichiarava inammissibile l’appello proposto da lla Auroflex s.r.l. e accoglieva quello proposto da Riscossione Sicilia Oggetto: Tributi s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Trapani che aveva accolto il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l a cartella di pagamento relativa a ritenute alla fonte non versate per l’anno 2011; -la Auroflex s.r.l. impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; -Riscossione Sicilia resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE -Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 54 e 23 del d.lgs. n. 546/1992, per aver la sentenza impugnata erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società contribuente, in quanto notificato all’Agente della Riscossione presso la sede legale, anziché presso il procuratore domiciliatariodel giudizio di prime cure ; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché, una volta accertata la regolarità della notifica dell'atto di appello, proposto dalla società contribuente, il mezzo di gravame proposto dall'Agente della Riscossione doveva ritenersi tardivo e, quindi, inammissibile, in quanto notificato oltre il termine breve di impugnazione; - con il terzo motivo, denuncia , in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., n. 3.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/73, 60 del d.P.R. n. 600/73, 137, 139, 148, 149, 156 cod. proc. civ. e, in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per aver la CTR ritenuto rituale la notifica della cartella di pagamento, sebbene nella relata consegnata alla società contribuente fossero assenti gli elementi essenziali, quali la sottoscrizione e l’identificazione dell'agente notificatore, con conseguente inesistenza giuridica della notifica, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo; - successivamente, la ricorrente ha depositato in data 13.11.2024 , con modalità telematiche, memoria con la quale ha dichiara to di avere presentato in data 20.04.2023, in relazione alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio,la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossioneex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione - quater), di avere pagato le somme ad oggi dovute, come da ricevute allegate alla memoria, e che il pagamento del restante importo si sarebbe concluso in data 30.11.2027, come si evinceva dal piano di rateizzazione comunicato dall’agente della riscossione; - la contribuente ha chiesto, quindi, di dichiarare la cessazione della materia del contendere o, in via subordinata, di rinviare la trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza dell’ultima rata prevista per il pagamento delle somme dovute dal piano di rateizzazione allegato; - ciò premesso, dalla comunicazione dell’ADER del 28.07.2023, allegata alla memoria, risulta che è stata chiesta la rateizzazione del versamento dell’importo ancora dovuto in diciotto rate, di cui l’ultima ha la scadenza in data 30.11.2027, sicchè va disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della completa esecuzione della definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.