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Ordinanza — n. 3716/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls tax audit due to missing necessary co-litigants under transparency regime rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3716/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's tax audit decision because it failed to include all necessary co-litigants. The taxpayer argued procedural violations regarding evidence and legal application, but the core issue was the absence of the company and other partners in the proceedings. The court ruled that under the fiscal transparency regime, the audit inherently requires the participation of the company and all partners, making the judgment absolutely null without them.

Regesto Legislator

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Art. 116 DPR n. 917/1986; Art. 14 D.Lgs n. 546/1992: In tax audits involving companies under the fiscal transparency regime, the inclusion of the company and all partners is a necessary co-litigation requirement; absence of such parties renders the judgment absolutely null and subject to automatic review.

Parole chiave

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fiscal transparency regime necessary co-litigation absolute nullity tax audit procedure DPR 917/1986 D.Lgs 546/1992 tax liability attribution imposta sui profitti derivanti da partecipazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 116 DPR n. 917/1986
Ora, come chiarito a suo tempo da questa Corte “In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società dicapitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime ditrasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del d.P.R.
Art. 14 D.Lgs n. 546/1992
Art. 112 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
“in relazione all’art. 360 n.
Art. 111 Cost.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art.
Art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso si censura la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. rispetto alla disciplina del d.P.R.
Art. 24 Cost.
917 del 1986 nonché all’art. 24 Cost., in relazione all’art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
“in relazione all’art. 360 n.
art. 112 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24472 del 2015
546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. n. 24472 del 2015).
Cass. n. 27278 del 2024
546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 27278 del 2024).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4635/2018 R.G. proposto da : GASBARRI CATIA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato MANNI AUGUSTO (MNNGST69B18E958Z) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, nella persona del Direttore pro tempore; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4913/2017 depositata il 03/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento relativo all’anno 2007, l’Agenzia recuperava nei confronti Catia Gasbarri la maggiore Irpeg dovuta, con le addizionali regionale e comunale, nonché la correlata sanzione amministrativa.

La Gasbarri era stata socia sino al 2010 della Nuova Master Service s.r.l., nella misura del 50% e in regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 115 d.P.R. n. 917 del 1986. In data 10 giugno 2010 aveva ceduto la quota societaria in favore di tale Silvia Lupi. La CTP di Roma accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente. La CTR del Lazio, per converso, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La contribuente affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c.

“in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.” e la non corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, avendo la CTR accolto il ricorso “non già sulla scorta delle deduzioni dell’appellante come contenute nell’atto introduttivo del gravame … ma ponendo a fondamento della propria decisione considerazioni del tutto svincolate da quelle che le difese delle parti avevano sottoposto alla sua attenzione”. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, “approdando ad una illogica valutazione delle risultanze istruttorie”, laddove ha statuito che “non avendo la contribuente dato alcuna prova della partecipazione ad una società mai sostanzialmente operativa senza averne contezza, non si ritiene possa dimostrare documentalmente la regolarità della dichiarazione dei redditi del 2007”.

Con il terzo motivo di ricorso si censura la “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. rispetto alla disciplina del d.P.R. n. 597 e del d.P.R. n. 917 del 1986 nonché all’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, per avere la CTR statuito nel senso che “non avendo la contribuente dato alcuna prova della partecipazione ad una società mai sostanzialmente operativa senza averne contezza, non si ritiene possa dimostrare documentalmente la regolarità della dichiarazione dei redditi del 2007”. Mette in conto rilevare che dalla motivazione della sentenza d’appello si evince che l’accertamento ha riguardato a monte la società Nuova Master Service s.r.l. avuto riguardo ad una vicenda di “frodi carosello”; di conseguenza si è pervenuti all’accertamento nei confronti della Gasbarri in quanto socia che aveva optato per il regime della trasparenza fiscale.

Ora, come chiarito a suo tempo da questa Corte “In materia tributaria, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi di una società dicapitali (nella specie, una s.r.l.), in cui i soci hanno optato per il regime ditrasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con conseguente automatica imputazione dei redditi sociali a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992 nei confronti di tutti i soci e della società, sicché il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. n. 24472 del 2015).

Più di recente – ancor più incisivamente – questa Corte ha affermato che “L'opzione per il regime fiscale per trasparenza, che determina l'imputazione diretta, a ciascun socio, del reddito maturato in capo alla società, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla effettiva percezione, pur espressamente rivolta alle società di persone, può essere esercitata anche dalle società a responsabilità limitata con determinati requisiti dimensionali, in virtù del richiamo operato dall'art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986, con la conseguenza che, anche in caso di rettifica della dichiarazione dei redditi di tale società di capitali, sussiste il litisconsorzio necessario tra questa e i singoli soci, trattandosi comunque di accertamento unitario, e l'obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo” (Cass. n. 27278 del 2024).

Nel caso che occupa non vi è un contraddittorio integro, quindi va rilevata d’ufficio la nullità del giudizio. La sentenza va cassata e gli atti di causa rimessi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma per l’integrazione del contraddittorio e lo svolgimento di un nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario fra la società e i soci. La Corte investita del nuovo giudizio regolerà, altresì, le spese di lite.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma perché, proceda a nuovo giudizio nel rispetto delle regole del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, e pro