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Ordinanza — n. 3709/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds in the cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3709/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Pizzimenti's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding tax notices. The appellant argued the lower court failed to address specific procedural defects and violated substantive laws, but the Court found these grounds were not sufficiently detailed in the cassation petition itself. Consequently, the appeal was declared inadmissible for lack of specificity, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds for nullity are not specifically deduced and substantiated in the petition, as mere references to first-instance errors without detailed analysis do not satisfy the requirement of specific grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds nullity of judgment tax collection procedure procedural defect notificazione viziata esecuzione per crediti fiscali ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE -C on il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Law n. 134 of 7 August 2012
art. 112 cod. proc. civ
8053); - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione de ll’art. 112 cod. proc. civ.
art. 112 c.p
8053); - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione de ll’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8053 del 7.04.2014
Cass. n. 23940 del 12/10/2017
Cass. n. 266860 del 18/12/2014
Cass. n. 11439 dell'11/05/2018
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Ordinanza — n. 7046/2023 — snciv
Cassation court partially allowed mortgage inscription appeal by ordering proportional reduction of debt coverage.
Ordinanza — n. 28900/2021 — snciv
Cassation court quashes regional tribunal ruling invalidating private postal notification of tax payment notices.
Ordinanza — n. 22132/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax agency's appeal due to lawyer's lack of authority but allows taxpayer's appeal regarding invalid notice.
Ordinanza — n. 21947/2025 — snciv
Cassation court quashes tax court ruling for failure to prove valid service of payment notices via Nexive documents.
Ordinanza — n. 1621/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax appeal regarding mortgage registration notice validity and omittance of prior notice. The court rejects the claim that the tax authority failed to notify the taxpayer of the underlying tax assessments required for the mortgage registration. The decision holds that the lower court implicitly rejected the taxpayer's argument regarding the lack of knowledge of the underlying tax assessments, as the taxpayer had not challenged those specific assessments within the statutory time limits. Consequently, the appeal is dismissed, and the taxpayer is ordered to pay the litigation costs. The court clarifies that an implicit rejection occurs when a claim is incompatible with the logical structure of the judgment, even without an explicit ruling on that specific point. The ruling emphasizes that the validity of the mortgage registration depends on the proper notification of the underlying tax assessments, which was deemed valid via the InfoCamere system when the taxpayer's PEC address was invalid. The court further states that the taxpayer's failure to challenge the underlying assessments separately renders the current objection inadmissible. The final outcome is a dismissal of the appeal with the taxpayer bearing the costs of the proceedings.

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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.11446/2020 R.G. proposto da Pizzimenti Giuseppe , rappresentat o e difes o dall’ avvocato Francesco Cristiani, giusta procura speciale in calce al ricorso (PEC: francescocristiani@pec.it); –ricorrente – contro ADER - Agenzia delle entrate – Riscossione , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 2874/01/2019, depositata l’1.08.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - C on la sentenza indicata in epigrafe, la C ommissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto da Pizzimenti Giuseppe avverso la sentenza della CTP di Cosenza che aveva Oggetto: Tributi rigettato il ricorso proposto da l medesim o contribuente avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria e la prodromica cartell a di pagamento, per tributi relativi all’anno 2004; - dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che il giudice di appello ha condivis o le argomentazioni del primo giudice, in quanto la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata al contribuente a mezzo del servizio postale e l’avviso di iscrizione ipotecaria era sufficientemente motivato per relationem a l contenuto della prodromica cartella; - Pizzimenti Giuseppe impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato asei motivi ; -l’ADER resisteva con controricorso .

CONSIDERATO CHE -C on il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente, con richiamo acritico alla sentenza di primo grado, in ordine alla regolarità della notificazione della cartella di pagamento; -il motivo è infondato; - come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; - deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale (Cass. n. 23940 del 12/10/2017); - solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass.

S.U. 3.11.2016, n. 22232); - la sentenza impugnata non è affetta da tale grave vizio, in quanto presenta una motivazione che, seppure sintetica, palesa l' iter logico seguito dai giudici di appello, secondo i quali la cartella di pagamento, sottesa all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnata, era stata regolarmente notificata a mezzo del servizio postale e l’atto impugnato era sufficientemente motivato, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia con ciò assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (Cass.

Sez. U.7.04.2014, n. 8053); - con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione de ll’art. 112 cod. proc. civ. , in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., n. 4., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello, con il quale era stata dedotta l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata emessa nei confronti del ricorrente; -il motivo è inammissibile; - occorre premettere che nel caso in cui si deduca la violazione, per omessa pronuncia, dell’art.112 cod. proc. civ., l'onere di specificità ed autosufficienza del motivo di cassazione presuppone che il ricorrente illustri l’avvenuta tempestiva e rituale introduzione in giudizio della domanda ovvero eccezione pretermessa; - come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, “Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio diautosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi” (Cass. n. 28072 del 14/10/2021; n. 21926 del 2015; n. 15367 del 2014); -nel caso in esame , con riferimento alla doglianza riguardante la non riferibilità al Pizzimenti della cartella di pagamento, sottesa all’impugnato avviso di iscrizione ipotecaria,il ricorrente richiama solo il motivo di appello e nulla dice circa la rituale deduzione della medesima censura nel ricorso introduttivo, non essendovi traccia di ciò neppure nella sentenza impugnata; - in mancanza della comprovata deduzione della censura fin dal ricorso introduttivo, nessuna omessa pronuncia può essere addebitata al giudice di appello, stante il sistema di preclusioni previsto nel processo tributario ex art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992; - con il terzo motivo, denuncia , in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., n. 5.,la nullità della sentenza per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, concernente l’illegittimità dell’atto impugnato per non essere stato preceduto dalla notifica della prodromica cartella di pagamento, non avendo la CTR rilevato che negli avvisi di ricevimento prodotti dall’ADER non vi era alcun riferimento al numero identificativo della cartella di pagamento, prodromica all’avviso di iscrizione ipotecaria, con conseguente difetto di prova del perfezionamento del procedimento di notificazione; -il motivo è inammissibile, in quanto opera il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporisnel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 4.04.2018, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 18/12/2014;

Cass. n. 11439 dell’11/05/2018); -con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., n. 4., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello, con il quale era stata dedotta l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata censurata la violazione degli artt. 7 della l. n. 241 del 1990 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento alla mancata indicazione, nell’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, di un termine entro il quale il contribuente può presentare osservazioni;- con il quinto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., n. 4., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello, con il quale era stata denunciata l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui era stata censurata l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’amministrazione resistente in violazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto non preceduta dal relativo preavviso e dalla comunicazione dell’avvenuta iscrizione; -con il sesto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., n. 4., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello, con il quale era stata dedotta la violazione degli artt. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per l’assenza di poteri in capo al “dirigente”, dott.ssa Adele Vitola,che aveva sottoscritto l’atto impugnato; -i predetti motivi sono tutti inammissibil i per difetto di specificità , per le stesse ragioni indicate in relazione al secondo motivo di ricorso, in quanto il contribuente non ha indicato di avere dedotto l e medesim e censure anche nel ricorso introduttivo, anche in considerazione del fatto che ha omesso di riportare il relativo contenuto nel testo del ricorso per cassazione e non essendovi traccia di ciò nella sentenza impugnata; - in conclusione, dunque, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Pizzimenti Giuseppe al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate - Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.800,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato