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Ordinanza — n. 3703/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling second PEC notice not required for invalid addresses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3703/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, overturning the lower court's rejection of the agency's claim. The agency argued that a second electronic notice was unnecessary when the recipient's PEC address was invalid, whereas the lower court required a seven-day delay before attempting a second delivery. The court held that the statutory text distinguishes between a saturated box and an invalid address, meaning no second attempt is needed for invalid addresses, thus validating the initial notification and preventing the statute of limitations from expiring.

Regesto Legislator

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Art. 60 d.p.r. n. 600/1973; Art. 25 d.p.r. n. 602/1973: In cases of PEC notification where the address is invalid or inactive, the completion formalities of electronic deposit and publication do not require a second attempt after a seven-day delay, which is reserved solely for saturated boxes.

Parole chiave

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tax notification PEC invalid electronic address second notice requirement statute of limitations tax collection procedure notificazione viziata comunicazione fiscale notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 60 d.p.r. n. 600/1973
Per tale ipotesi l’art. 60, d.P.R.
Art. 25 d.p.r. n. 602/1973
Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 25, d.P.R.
Art. 2697 c.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro GIGLIO S.R.L.,con avv. Carmela Romano e Stefano Russo; - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 8741/21 depositata il 17 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE 1.La contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento eccependo l’omessa notifica di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva in capo all’amministrazione. La C . T . P . accoglieva il ricorso e la C.T.R. rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Notifica pec entrate la quale, quindi , propone ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso. E’ rimasta intimata Agenzia delle entrate-Riscossione.

CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 60, d.p.r. n. 600/73, 26, d.p.r. n. 602/73 e 2697, c.c., in relazione alle cartelle ancora in contestazione (finali 181000 e 442000) ritenendo la relativa notifica non valida in quanto mancherebbe il secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni.

2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 25, d.P.R. n. 602/73 laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l’intervenuta decadenza a norma della disposizione indicata.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, e sono fondati.

4. Invero la notifica in parola avvenne a mezzo pec nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all’indirizzo indicato INIPEC indicato nel registro delle imprese (cfr. pag. 17 del ricorso). La notifica avvenne però ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata. Per tale ipotesi l’art. 60, d.P.R. n. 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione.

Secondo l’interpretazione fornita dalla C.T.R., nella sentenza impugnata, si dovrebbero però compiere le descritte formalità solo dopo aver effettuato un secondo invio, nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo, in ossequio al disposto della norma in commento, esattamente come accade in caso di casella satura. Tale interpretazione non può essere seguita. Invero da un punto di vista letterale la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione prevede che “Se anche a seguito di tale tentativo (il secondo, n.d.r.) la casella di p.e. risulta satura oppure se l’indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo”.

Come si vede le due ipotesi introdotte dall’ipotetica “se” e separate dalla disgiuntiva “oppure” sono chiaramente alternative. Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido è non più attivo. Da quanto precede ne consegue il seguente principio di diritto: In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo .

Ne consegue che la notifica effettuata risulta nella specie perfettamente valida. 4.1. Alla luce di quanto precede, poiché le cartelle vennero notificate rispettivamente il 29 gennaio ed il 15 febbraio 2018, e poiché ai sensi dell’art. 25, d.p.r. n. 602/73 l’Amministrazione deve procedere alla notifica a pena di decadenza entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie quindi, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2015 con riguardo all’anno d’imposta precedente), il termine andava a spirare il 31 dicembre 2018, e pertanto la decadenza non si è verificata.

5. Il ricorso dev’essere dunque accolto, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito va respinto il ricorso introduttivo, dovendosi precisare limitatamente alle cartelle ancora in contestazione (nn. 07120170113474181000 e 07120180011590442000), essendo sulle altre intervenuto il giudicato. Spese di lite a carico della controricorrente soccombente. Spese delle fasi di merito compensate. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo per quanto ancora in contestazione (cartelle nn. 07120170113474181000 e 07120180011590442000). Condanna la controricorrente al pagamento delle spese in favore dell