Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Carmela Cuccaro, challenged a tax court judgment against Publiservizi Srl and the Municipality of Caserta but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1087/2024 R.G. proposto da : CUCCARO CARMELA, elettivamente domiciliato in CASERTA VIA MARINO N. 80, presso lo studio dell’avvocato CUCCARO CARMELA (CCCCML76A43B963J) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PUBLISERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in CASERTA CORSO GIANNONE N. 50, presso lo studio dell’avvocato MELCHIORRE GENNARO (MLCGNR75C11B963K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTAGATA CAMILLO (SNTCLL74C24B963Y) -controricorrente- nonchè contro COMUNE DI CASERTA -intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.3875/2023depositata il 20/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l