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Ordinanza — n. 3648/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding lack of prior hearing and new arguments in appeal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3648/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Marta Krystyna Ejsmond's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding VAT on a property purchase. The taxpayer argued for a prior hearing and contested the classification of the property as luxury, but the court found her arguments inadmissible. The court ruled that new defenses raised only in the appeal stage violate procedural rules and that the lack of a prior hearing did not cause concrete prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, c.p.c.; Art. 360, n. 4, c.p.c.; Art. 360, n. 5, c.p.c.; Art. 24, d.lgs. n. 546/1992; Art. 348-ter, c.p.c.: A cassation appeal based on procedural violations or new arguments introduced in the appeal phase is inadmissible if the appellant fails to demonstrate concrete prejudice or if the arguments were not deduced in the first instance.

Parole chiave

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tax appeal procedure lack of prior hearing new arguments inadmissibility concrete prejudice requirement double conformity rule sottrazione dell'iva ricupero d'imposta rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n.
Art. 360, n. 5, c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione della legge”, dal momento che “le Corti di merito non hanno dato alcun riscontro al dato documentale … portato dalla perizia dell’Ing Borchiellini”.
Art. 24, d.lgs. n. 546/1992
Art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nell'ipotesi di "doppiaconforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.
Art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
5, c.p.c., la motivazione assente, in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., “perché la CTR non ha dato alcuna risposta al primo motivo preliminare di impugnazione della sentenza di primo grado relativo alla mancata indicazione del thema decidendum”.
artt. 111 Cost
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5947 del 2023
è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947 del 2023; v.
Cass. n. 8320 del 2022
anche Cass. n. 8320 del 2022).
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Ordinanza — n. 28946/2021 — snciv
Court quashes tax tribunal ruling on first-home VAT exemption due to flawed surface area calculation of a basement. The taxpayers argued the basement should be excluded from the luxury property threshold.
Ordinanza — n. 3308/2025 — snciv
Italian Court dismisses tax appeal regarding luxury property classification and VAT rate reduction. The court rejects the claim that new laws abolished prior penalties for false declarations. The ruling upholds administrative sanctions based on the unchanged nature of the deceptive act. The decision clarifies that legislative changes to eligibility criteria do not erase past infractions. The court emphasizes that the core offense of lying about property characteristics remains valid. The judgment confirms the validity of earlier penalties despite subsequent legal reforms. The outcome affirms the principle that procedural updates do not retroactively erase substantive violations. The ruling ensures consistency in tax enforcement across different legislative periods. The court maintains that the essence of the fraud persists regardless of changing thresholds. The decision reinforces the stability of administrative penalties for tax evasion cases.
Ordinanza — n. 26030/2022 — snciv
Italian tax court dismisses appeal as taxpayers settled the dispute by paying installments under favorable settlement law.
Ordinanza — n. 32253/2024 — snciv
Italian Court dismisses tax appeal claiming digital signatures and missing conformity attestations invalidate tax assessment notices.
Ordinanza — n. 37838/2022 — snciv
Court dismisses tax appeal due to settlement agreement extinguishing the dispute between the tax authority and the taxpayer.

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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23376/2020 R.G. proposto da : EJSMOND MARTA KRYSTYNA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati NAPOLETANO CARMEN (NPLCMN72R43A509O), GRANATA FABRIZIO (GRNFRZ64L08F839Y) -ricorrente- contro AGENZIA DELE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELL’UMBRIA n. 323/2019 depositata il 16/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La contribuente acquistava un appartamento dalla società Oscar s.r.l. richiedendo l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4%, prevista per l’acquisto della “prima casa”, adducendo trattarsi di immobile non di lusso. In data 28 settembre 2016, l’Agenzia notificava alla contribuente due avvisi di liquidazione tesi al recupero della maggiore Iva dovuta in relazione all’operazione traslativa di cui sopra e ad irrogare collegate sanzioni.

La CTP di Perugia, adita dalla contribuente, rigettava i ricorsi avanzati da Marta Krystyna Ejsmond, previa loro riunione. La CTR dell’Umbria ha accolto l’appello della contribuente limitatamente alle sanzioni, annullandole. La contribuente si affida adesso a cinque motivi di ricorso per cassazione. L’Agenzia si è costituita con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 113 c.p.c., 24 e 97 Cost., e 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per non avere la CTR considerato che, nella fase antecedente il giudizio, era stato formato l’atto impositivo in assenza di contraddittorio con la contribuente.

Il primo motivonon coglie nel segno e va disatteso. La contribuente adduce a sostegno della rilevanza del contraddittorio preventivo “le amplissime documentazioni depositate in giudizio … tra cui addirittura una perizia giurata relativa alla superficie dell’immobile”. La doglianza tende a rimarcare l’inosservanza del contraddittorio, il cui rispetto costituisce un principio generale del diritto unionale, che trova applicazione ogni qualvolta l'Amministrazione possa o debba assumere nei confronti di un soggetto un atto lesivo. Tuttavia, la violazione del detto principio è suscettibile di determinare l'invalidità del provvedimento solo se il contribuente dimostri che il rispetto dello stesso avrebbe condotto ad un risultato diverso, quindi provi un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa (cd.prova di resistenza).

Nella specie, detta dimostrazione non è avvenuta, essendo mancata a monte la deduzione specifica del risultato diverso e del pregiudizio subito. In altri termini, la violazione del contraddittorio si mostra veicolata dalla contribuente alla stregua di contestazione generica e in nuce puramente formale. Il contribuente non ha, invero, prospettato in ricorso, men che meno dimostrato, che il procedimento avrebbe potuto sortire un esito diverso. D’altronde, al netto della “documentazione” sommariamente additata dalla ricorrente come trascurata, giova rilevare che la “perizia giurata” non è una prova, ma al più un elemento suscettibile di contribuire alla valutazione delle cose, sempreché il giudice di merito nel proprio libero apprezzamento ritenga di valorizzarla.

Ciò comporta che la censura debba essere disattesa. In buona sostanza, le difese della contribuente peccano di astrattezza nella prospettazione di un non meglio definito pregiudizio al diritto di difesa. La contribuente non veicola, in effetti, serie e pertinenti allegazioni, idonee tendenzialmente – qualora vagliate dall’Amministrazione finanziaria – ad incidere sul “se” e sul contenuto dell’atto. Ciò sebbene la denuncia di vizi di attività dell'Amministrazione idonei a riverberarsi sul procedimento acquisti rilevanza – è essenziale ribadirlo – soltanto se, ed in quanto, l'adombrata inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia ripercossa sui vizi del provvedimento finale (Cass. n. 6621 del 2013).

Trattasi della ridetta «prova di resistenza», in merito alla quale la contribuente nulla evidenzia in questa sede, omettendo di chiarire di avervi provveduto nei gradi di merito. Con il secondo motivo si contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 D.M. 2 agosto 1969, in quanto l’Agenzia ha erroneamente applicato il secondo precetto ritenendo che fosse “alternativo e/o fungibile all’art. 5 del medesimo DM che delinea le caratteristiche di un immobile di lusso”. Con il terzo motivo si contesta la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 360, n. 4, c.p.c. e 112 c.p.c., per omesso esame di una domanda o una eccezione introdotta in causa, non essendosi la Commissione Tributaria Regionale pronunciata su un motivo di impugnazione.

Il secondo motivo e il terzo motivo sono suscettibili di trattazione unitaria e si mostrano inammissibili. La contribuente stessa precisa che la questione declinata, sotto diverse angolazioni attraverso le due censure, non è stata dedotta ab origine nei ricorsi avverso gli atti impositivi, ma soltanto in sede di gravame e per di più con memorie illustrative. Tuttavia, in tal modo la ricorrente trascura che nel processo tributario d'appello la difesa incentrata su profili diversi da quelli dedotti in primo grado, e mirati ad ampliare l'indagine giudiziaria e ad allargare la materia del contendere, si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione della legge”, dal momento che “le Corti di merito non hanno dato alcun riscontro al dato documentale … portato dalla perizia dell’Ing Borchiellini”. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione assente, in violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., “perché la CTR non ha dato alcuna risposta al primo motivo preliminare di impugnazione della sentenza di primo grado relativo alla mancata indicazione del thema decidendum”.

Il quarto motivoe il quinto motivo sono entrambi inammissibili. La sentenza di primo grado e quella d’appello hanno statuito allo stesso modo in relazione alla pretesa tributaria. Nell'ipotesi di "doppiaconforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.

5) dell'art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947 del 2023; v. anche Cass. n. 8320 del 2022). Il quarto motivo è comunque palesemente inammissibile perché mira ad una diversa ricostruzione del merito della controversia. Il quinto motivo, dal canto suo, è pure vistosamente infondato, posto che dalla sentenza d’appello ben si coglie l’esposizione della ratio decidendi al fondo della statuizione adottata. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore imp